LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 5
 (Esclusione di cause di incompatibilità)
1. Sono escluse dai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, concernenti il collocamento in aspettativa e l'opzione sul trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale.