LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 23
 (Modifiche della legge regionale 17/2003)
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche), è sostituita dalla seguente:
<<f) quattro componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco.>>.

2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2003 è inserito il seguente:
<<2 bis. Alle riunioni della commissione partecipano, di volta in volta, solo i rappresentanti dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio a seconda del luogo in cui avviene l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. I componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco partecipano alle riunioni direttamente, ovvero tramite loro rappresentanti, muniti di delega scritta.>>.