LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 21
 (Interventi regionali per la prevenzione della pedofilia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per l'attuazione di progetti che prevedono attività di sensibilizzazione e formazione volta a prevenire il fenomeno della pedofilia.
2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti congiuntamente con le Aziende per i servizi sanitari, i servizi educativi e scolastici e i soggetti del terzo settore con comprovata esperienza in materia. I termini di presentazione delle domande e le modalità dell'intervento regionale di cui al comma 1 sono stabiliti con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.923, con la denominazione <<Interventi di sensibilizzazione e formazione per la prevenzione della pedofilia>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo 8 - programma 8.2 - rubrica n. 310 - spese correnti - con riferimento al capitolo 8019 (1.2.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 310 - Servizio per gli interventi e i servizi sociali - con la denominazione <<Interventi per la prevenzione della pedofilia>>.
4. All'onere complessivo di 600.000 euro, di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento all'apposito fondo globale, iscritto sul capitolo 9700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 20 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.