LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 19
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie regionali comunicano all'Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già approvate nella programmazione regionale e aziendale riferita agli anni 2002 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali e che, non essendo state esperite le procedure di affidamento mediante appalto o concessione o non sia stato comunque dato avvio ai lavori, sono valutate non più coerenti con la programmazione regionale e aziendale attuale; contestualmente sono comunicate le opere cui si intende destinare i finanziamenti predetti, indicandone i provvedimenti regionali di concessione e l'importo non utilizzato.
2. L'Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli atti pervenuti dalle Aziende sanitarie regionali, corredati con le valutazioni di competenza, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regionali già concessi e non utilizzati e il relativo importo.
4. Entro diciotto mesi dall'autorizzazione di cui al comma 3, le Aziende sanitarie regionali inviano alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale - Servizio per l'economia sanitaria:
a) la rendicontazione della quota parte utilizzata dei finanziamenti già concessi di cui al comma 1;
b) i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi e non utilizzati.

5. I termini indicati nel presente articolo sono perentori, pena la revoca dei finanziamenti regionali già concessi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine, compatibilmente con la specifica normativa nazionale di riferimento e tenendo conto delle finalità istituzionali loro assegnate, e all'Azienda ospedaliero-universitaria <<Ospedali riuniti>> di Trieste, relativamente alla gestione liquidatoria della soppressa Azienda ospedaliera <<Ospedali riuniti>> di Trieste.
7. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è prorogato al 31 dicembre 2006.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, L. R. 21/2005