LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 14
 (Disposizioni in materia di servizio farmaceutico)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari in materia di esercizi farmaceutici)
1. Le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come modificato dall'articolo 10 della legge 362/1991, e dell'articolo 10 della medesima legge 475/1968, sono trasferite:
1) all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>>, per il territorio della Provincia di Trieste;
2) all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 <<Isontina>>, per il territorio della Provincia di Gorizia;
3) all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>>, per il territorio della Provincia di Udine;
4) all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli occidentale>>, per il territorio della Provincia di Pordenone.>>.


2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
4.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Sostituzione temporanea della conduzione della farmacia)
1. Fermo restando che la sostituzione in farmacia è disciplinata dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come sostituito dall'articolo 11 della legge 362/1991, è consentita altresì la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, gestore provvisorio o del direttore di farmacia, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, per i seguenti motivi:
a) di salute;
b) di studio;
c) di partecipazione a congressi, attività di formazione e aggiornamento nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM);
d) di incarichi di categoria.

2. L'assenza per i motivi di cui al comma 1, oltre i tre giorni consecutivi, va comunicata all'Azienda per i servizi sanitari.>>.

5.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 59/1981 è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
 (Cartello indicatore)
1. Per facilitare l'individuazione delle farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie:
a) di esporre e rendere ben visibile e leggibile, anche nelle ore notturne, un cartello o altro mezzo idoneo recante in modo chiaro e ben visibile le farmacie di turno, l'orario di apertura ed i turni di servizio, nonché l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio medesimo con l'indicazione del riposo infrasettimanale;
b) di tenere accesa, nelle ore serali e notturne, nel periodo di turno, un'insegna luminosa a facciata o a bandiera, preferibilmente a forma di croce e di colore verde.>>.


Note:
1Comma 2 abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art.6, L.R. 43/1981.
2Comma 3 abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 bis, L.R. 43/1981.