LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Compensazioni nel settore della formazione professionale)
1. In deroga al comma 194 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), i soggetti titolari di attività finanziate con fondi regionali, statali o comunitari, che presentano rendiconti certificati con somme a debito, possono chiedere, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la compensazione con coesistenti somme a credito risultanti da rendiconti certificati, già consegnati alla Regione, e da questa non ancora saldati ovvero dovute dalla Regione ad altro titolo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 85, L. R. 1/2005