LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 16

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
220.09 - Tutela dei consumatori e degli utenti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 2
 (Consulta regionale dei consumatori e degli utenti)
1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, istituisce una Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica per tutta la durata della stessa. Di essa fanno parte:
a) l'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente del Servizio competente in materia di commercio;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5; la rappresentanza delle associazioni può essere aggiornata annualmente, in conseguenza di eventuali modifiche dell'elenco previste dall'articolo 5;
d) un rappresentante designato congiuntamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.
3. La Consulta invita alle proprie riunioni un rappresentante designato dall'Associazione regionale di rappresentanza delle cooperative di consumatori del Friuli Venezia Giulia. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti e organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.
4. La partecipazione alle riunioni della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 16/2010
2Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 1, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Comma 4 sostituito da art. 2, comma 15, L. R. 13/2023