LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 14

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 17
 (Inserimento dell'articolo 22 sexies nella legge regionale 7/2000)
1.
Dopo l'articolo 22 quinquies della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 16, è inserito il seguente:
<<Art. 22 sexies
 (Partecipazione dell'Amministrazione regionale)
1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la Giunta regionale nomina un dirigente quale rappresentante regionale. Qualora siano interessati dalla conferenza di servizi procedimenti amministrativi regionali di competenza di più direzioni centrali, contestualmente alla nomina, la Giunta regionale, su proposta di uno degli assessori competenti, convoca la conferenza dei direttori centrali di cui all'articolo 21, alla quale partecipano i direttori centrali competenti o loro delegati. Alla conferenza dei direttori centrali di cui all'articolo 21 partecipa altresì, senza diritto di voto, il rappresentante regionale, qualora non sia già componente della medesima.>>.