LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

CAPO V
 Interventi per la Scuola regionale dello sport del CONI
Art. 14
 (Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI un finanziamento annuo destinato alla Scuola regionale dello sport, con sede operativa nel Friuli Venezia Giulia, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola stessa per la formazione e l'aggiornamento, effettuato in collaborazione con la Facoltà di Scienze motorie dell'Università degli studi di Udine, dei dirigenti e degli operatori delle associazioni e società sportive, aventi sede operativa nella regione, dei comitati e delegazioni regionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e altre istituzioni sportive operanti nel territorio regionale.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.