LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 34
 (Decorrenza dell'efficacia)
1. La presente legge, a eccezione degli articoli 1, 8, 20, 21, 24 e 32, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004.
1 bis. Agli interventi già assentiti nel corso dell'anno 2003 si applica la normativa previgente.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 12/2003