LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 18 bis
 (Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dai seguenti soggetti:
a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto seguenti dal CONI e/o al CIP;
b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto seguenti dal CONI e/o al CIP.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
3. La misura dei contributi di cui al comma 1 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile.
3 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato e da un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle Federazioni sportive o delle Discipline sportive associate direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata dalle associazioni e società sportive che hanno presentato la domanda di contributo.
3 ter. Le Commissioni di cui al comma 3 bis operano senza oneri a carico del bilancio regionale.
4. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di un bando di finanziamento.
5. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , il bando di cui al comma 4 predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 84, lettera e), L. R. 31/2017
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.