LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 33
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate in particolare:
a) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive);
c) la legge regionale 9 maggio 1981, n. 27 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
d) la legge regionale 28 giugno 1982, n. 43 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
e) la legge regionale 23 agosto 1982, n. 62 (modificativa e di interpretazione autentica della legge regionale 43/1980);
f) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 60 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
g) l'articolo 26 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
k) il comma 2 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
l) l'articolo 58 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
m) il comma 29 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
n) i commi 76 e 77 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
o) i commi 91 e 92 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002;
p) l'articolo 31 (Iniziative speciali a favore dei militari di leva) della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6 (Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive);
r) l'articolo 59 (modificativo dell'articolo 4 della legge regionale 6/1991) della legge regionale 9/1999;
s) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 (Interventi regionali a tutela del talento atletico);
t) l'articolo 68 (Contributi per interventi su impianti sportivi) della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
u) i commi 13, 14, 15, 16 e 17 (concernenti contributi per la realizzazione di impianti sportivi natatori) dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997;
v) i commi 4 (modificativo del comma 13 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997) e 5 (modificativo del comma 15 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997) dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
w) i commi 52, 53 e 54 (concernenti contributi per iniziative sportive di rilievo nazionale, internazionale, di particolare interesse sociale ed educativo) dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
x) i commi 60, 61, 62 e 63 (concernenti contributi alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica) dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998;
z) i commi 13 e 14 (concernenti contributi per l'attività sportiva delle associazioni di portatori di handicap) dell'articolo 11 della legge regionale 4/1999;
aa) i commi 1 e 3 (concernenti l'estensione degli interventi di cui alla legge regionale 16/1994) dell'articolo 8 della legge regionale 13/2000;
bb) i commi 77, 78 e 79 (concernenti contributi per l'attività della Scuola regionale dello sport del CONI) dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.