LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 marzo 2003, n. 7

Disciplina del settore fieristico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/04/2003
Materia:
220.05 - Fiere e mercati

Art. 7
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono stabiliti:
a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel Calendario;
b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;
c) le modalità di rilevazione e certificazione, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di cui all'articolo 4, dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.

Note:
1Articolo sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 4/2005