LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/2003
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 5
 (Edilizia agevolata)
1. Per edilizia agevolata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, non regolati da convenzione. Gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 33, L. R. 9/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 36, L. R. 9/2008
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 7/2015
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 25, comma 1, L. R. 25/2015
5Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
6La gestione dei rapporti agevolativi previsti dal presente articolo è delegata a FVG PLUS SpA con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing Spa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, c. 1, L.R. 2/2024.