LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/2003
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO II
 Disciplina delle funzioni
Art. 10
 (Forma delle agevolazioni regionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e anticipazioni nonché contributi a sostegno degli oneri di cui all'articolo 6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione e l'acquisto della prima casa.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per l'acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero della casa di abitazione.
1 ter. I contributi di cui comma 1 bis sono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2009, non abbia pagato dall'1 luglio 2008 le rate di mutuo alle scadenze previste dai piani di ammortamento, per difficoltà finanziarie dovute alla fruizione nei medesimi periodi degli ammortizzatori sociali.
1 quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11/2009, sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 12 i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.
2. I contributi in conto capitale possono essere concessi fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e possono essere erogati in unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in più soluzioni. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
2 bis. I contributi di cui al comma 2 concessi alle ATER possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime.
3. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e non possono superare l'ammontare degli interessi stessi. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
4. Le anticipazioni sono concesse alle ATER entro la misura massima dell'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e sono estinte entro il termine, comunque non superiore a trenta anni, e alle condizioni stabilite dal regolamento. Per particolari situazioni il regolamento può prevedere l'applicazione di tassi agevolati ovvero la restituzione del solo capitale.
4 bis. I contributi a sostegno delle locazioni sono concessi con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12.
5. La concessione di garanzie avviene con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 49, L. R. 1/2004
2Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 49, L. R. 1/2004
3Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 56, L. R. 2/2006
4Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 6, comma 57, L. R. 2/2006
5Parole soppresse al comma 2 bis da art. 4, comma 24, L. R. 12/2006
6Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 79, L. R. 22/2007
7Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 11/2009
8Comma 1 ter aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 11/2009
9Comma 1 quater aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 11/2009
10Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 126, L. R. 18/2011
11Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 11
 (Funzioni amministrative della Regione)
1. Gli interventi di carattere pluriennale e in conto capitale sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al perseguimento delle politiche regionali nel settore secondo le finalità previste dalla presente legge.
2. La Regione, con la legge finanziaria, determina la quota annuale di finanziamento del Fondo per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono inoltre i rientri delle anticipazioni erogate compresi i rientri delle anticipazioni erogate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i finanziamenti per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti, gli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoche o decadenze.
3. Entro il mese di febbraio, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1 tra le varie azioni di cui agli articoli precedenti, nonché per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/1999.
4. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.
5. Per incentivare l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni loro attribuite, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 può fissare, anche per singole porzioni del territorio regionale o per specifiche linee di intervento, percentuali di incremento degli importi di cui al medesimo comma 3.
5 bis. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse ad istituti bancari convenzionati per la concessione da parte dei medesimi dei contributi in conto capitale pluriennale.
6. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. e a destinare una parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 al Fondo istituito con l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) per le agevolazioni dallo stesso previste, al Fondo di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le garanzie dallo stesso previste, nonché a costituire presso la predetta banca un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio, finalizzato alla concessione di garanzie per le locazioni.
7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, entro il mese di novembre, sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale.
8. Al fine di procedere alla migliore allocazione delle risorse disponibili, di programmare le azioni in una prospettiva temporale adeguata e di soddisfare tempestivamente le situazioni di bisogno che richiedono interventi mirati, la Regione raccoglie e gestisce i dati sulla domanda e l'offerta abitativa.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 50, L. R. 1/2004
2Comma 6 sostituito da art. 4, comma 50, L. R. 1/2004
3Derogata la disciplina del comma 6 da art. 4, comma 17, L. R. 19/2004
4Derogata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 62, L. R. 1/2005
5Derogata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 63, L. R. 1/2005
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 53, L. R. 12/2009
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 33, L. R. 24/2009
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 22, L. R. 22/2010
9Derogata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 5, L. R. 15/2014
10Derogata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 6, L. R. 15/2014
11Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 12
 (Funzioni normative della Regione)
1. Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:
a) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
b) la definizione del patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata, i criteri per l'attribuzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di determinazione del canone di locazione, nonché le regole per il cambio di alloggio e per i subentri;
c) le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;
d) lo schema-tipo delle convenzioni per l'edilizia convenzionata;
e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.
1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).
c bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
1.1 bis. Per i soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di cui al comma 1.1.
1.2.  
( ABROGATO )
1 bis.  
( ABROGATO )
1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo. I bandi prevedono altresì una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani.
1 quater. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere una validità della domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima e riconoscere come anagrafica ogni indicazione inerente la condizione di residenza. I regolamenti devono inoltre prevedere disposizioni che permettano il rispetto della normativa sul diritto minorile e devono recepire quale requisito economico dei beneficiari gli indicatori economici di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
1 quinquies. Gli interventi di edilizia agevolata sono finanziati se:
a) attuati mediante ricorso a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa;
b) interessano abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale non superiore a 150 mq; la superficie utile residenziale è data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;
c) in relazione alle domande presentate nell'anno 2012 interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonché quelli per cui l'acquirente si impegni a ottenere tale requisito entro sette anni dall'atto di compravendita; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente; è onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.
1 sexies. Tra i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti le agevolazioni in materia di edilizia agevolata e convenzionata figurano:
a) la fruizione di un reddito di lavoro dipendente o autonomo o a essi assimilati;
b) il non aver altra volta beneficiato di agevolazioni o contributi in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi compresa l'acquisizione agevolata in proprietà di alloggio di edilizia sovvenzionata;
c) non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.
1 septies. Il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare dei richiedenti. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza composto da più persone, il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), è richiesto in capo ai soli richiedenti.
1 octies. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 5, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30 per cento dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza.
1 novies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5 per cento è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1 i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 16/2008
2Comma 1 ter aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 16/2008 . Si veda anche la disciplina transitoria di cui all'art. 39 della medesima L.R. 16/2008.
3Comma 1 .1 aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 18/2009
4Comma 1 .2 aggiunto da art. 9, comma 37, L. R. 24/2009
5Parole soppresse al comma 1 .1 da art. 78, comma 1, L. R. 17/2010
6Comma 1 quater aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 11/2011
7Le disposizioni di cui al comma 1 quater si applicano alle domande presentate e non archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della L.R. 11/2011.
8Comma 1 .1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 16/2011
9Comma 1 .2 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 16/2011
10Comma 1 bis abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 16/2011
11Comma 1 quinquies aggiunto da art. 6, comma 130, L. R. 18/2011
12Comma 1 sexies aggiunto da art. 6, comma 130, L. R. 18/2011
13Comma 1 septies aggiunto da art. 6, comma 130, L. R. 18/2011
14Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 2, L. R. 5/2012
15Comma 1 octies aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 5/2012
16Comma 1 nonies aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 5/2012
17Lettera c) del comma 1 quinquies sostituita da art. 9, comma 91, L. R. 14/2012
18Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 9, comma 112, L. R. 27/2012
19Lettera a) del comma 1 sexies interpretata da art. 4, comma 12, L. R. 5/2013
20Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 sexies da art. 4, comma 13, L. R. 5/2013
21Parole sostituite al comma 1 .1 da art. 31, comma 1, L. R. 21/2013
22Lettera c bis) del comma 1 .1 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 22/2013
23Parole sostituite al comma 1 quater da art. 9, comma 10, L. R. 23/2013
24Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 quinquies da art. 34, comma 3, L. R. 13/2014
25Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 sexies da art. 34, comma 4, L. R. 13/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 71, L. R. 15/2014
26Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 9, comma 35, L. R. 15/2014
27Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 9, comma 36, L. R. 15/2014
28Integrata la disciplina del comma 1 quinquies da art. 9, comma 13, L. R. 27/2014
29Comma 1 .1 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 25/2015
30Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
31Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 5, L. R. 44/2017
32Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 quinquies da art. 5, comma 6, L. R. 25/2018
Art. 12 bis
1. Le convenzioni stipulate a sensi dell' articolo 8 della legge 10/1977 e dell'articolo 12 possono essere sostituite con nuove convenzioni con conseguente modifica del regime vincolistico degli immobili realizzati soltanto dopo cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilità/agibilità al quale va riconosciuto il contenuto di positivo accertamento dell'adempimento di tutte le obbligazioni condizionanti detto rilascio, sia a contenuto urbanistico che pattizio.
2. Per detta sostituzione che comporti l'anticipata eliminazione dei vincoli va richiesto un corrispettivo definito secondo la seguente formula:
formula
dove: t = durata originale della convenzione, in numero di giorni, e dove: p =durata del periodo già trascorso della convenzione originaria, in numero di giorni.
3. Per la sostituzione delle convenzioni operate per gli immobili realizzate in ambito PEEP il corrispettivo rimane determinato ai sensi dell' articolo 31, comma 48, della legge 448/1998 , mentre per l'anticipata eliminazione dei vincoli si applicherà la formula di cui al precedente comma 2.
4. Il corrispettivo prestato per la sostituzione delle convenzioni è sostitutivo anche dell'applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie.
5. L'efficacia ex tunc delle convenzioni che verranno stipulate in sostituzione delle precedenti determinerà per gli eventuali trasferimenti, comunque già operati, la necessità di riferire alla data del trasferimento stesso le modalità applicative della formula di cui al comma 2 con addebito del relativo onere all'alienante.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 48, L. R. 22/2010
2Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 13
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni possono realizzare interventi appositamente finanziati dalla Regione nell'ambito delle politiche della casa.
2. In particolare rientra nella competenza dei Comuni:
a) la stipulazione delle convenzioni per gli interventi di edilizia convenzionata;
b) la predisposizione degli interventi per il sostegno delle fasce deboli;
c) la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni relative ai vincoli di destinazione e degli ulteriori adempimenti conseguenti agli interventi di edilizia convenzionata, nonché dell'obbligo di residenza conseguente agli interventi di edilizia agevolata.
(1)
3. I Comuni possono svolgere le funzioni loro attribuite anche in forma associata o attraverso forme di collaborazione. La Regione può promuovere l'esercizio associato delle funzioni attribuite ai Comuni attraverso lo strumento di cui all'articolo 11, comma 5.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 80, L. R. 30/2007
2Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 14
 (Comitato regionale per la politica della casa)
1. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti interessati, è istituito il Comitato regionale per la politica della casa.
2. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i Presidenti delle ATER o loro delegati;
c) un rappresentante rispettivamente delle associazioni dei Comuni, delle associazioni della proprietà edilizia, dei costruttori;
d) quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia.
3. Il Comitato è organo consultivo dell'Amministrazione regionale per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.
4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento approvato nel termine di cui all'articolo 24, comma 1, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1.
5. Per la partecipazione al Comitato in qualità di componente da parte di soggetti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza, determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modificazioni.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.