LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/2003
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 7
 (Individuazione di particolari misure di sostegno)
1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica tra cui:
a) anziani;
b) giovani coppie, con o senza prole, e soggetti singoli con minori a carico;
c) disabili;
d) famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani o disabili a carico;
e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
f) emigrati.
2. Con i medesimi regolamenti la Regione individua misure di sostegno per le iniziative rivolte:
a) alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali;
b) al ripopolamento delle zone rurali e montane;
c) agli interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza;
d) a porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio.
2 bis. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale possono mettere a disposizione alloggi del proprio patrimonio, anche in deroga alla predisposizione delle graduatorie di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata, fino al 5 per cento delle stesse, per la realizzazione di progetti socio-assistenziali previsti dagli strumenti vigenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 15/2004
2Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 15/2004
3Parole sostituite al comma 2 bis da art. 3, comma 26, L. R. 24/2009
4Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 129, L. R. 18/2011
5Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.