LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/2003
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 16
 (Successione nell'immobile. Trasferimento delle agevolazioni)
1. In caso di morte del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata e agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero all'erede che subentra nella proprietà dell'alloggio solo se quest'ultimo trasferisce la propria residenza nell'alloggio stesso entro diciotto mesi dalla morte del beneficiario e possiede i requisiti soggettivi prescritti. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.
2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a causa di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.
3.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 15, lettera a), L. R. 5/2013
2Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 15, lettera b), L. R. 5/2013
3Comma 3 abrogato da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 5/2013
4Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 5, L. R. 13/2014
5Comma 2 sostituito da art. 34, comma 6, L. R. 13/2014
6Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
7Comma 2 sostituito da art. 4, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.