LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

CAPO II
 Referendum abrogativo
Art. 2
 (Iniziativa del referendum)
1. Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 15.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure almeno venticinque Consigli comunali che rappresentino almeno tre decimi della popolazione della regione, secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2014
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
3Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
Art. 3
 (Materie soggette a referendum)
1. Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.
Art. 4
 (Materie escluse dall'iniziativa referendaria)
1. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;
b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;
c) le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme;
d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni;
e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto;
f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;
g) le leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale.
(1)
2. Trovano inoltre applicazione i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del referendum abrogativo di leggi statali o regionali.
Note:
1Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 4 bis
 (Commissione di garanzia per i procedimenti referendari)
1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, quale organo preposto al controllo di ammissibilità e regolarità degli atti di iniziativa di referendum abrogativi e propositivi e degli atti di iniziativa legislativa popolare previsti dalla presente legge.
2. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale.
3. Cinque dei membri sono eletti con voto limitato fra soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:
a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
b) docenti universitari ordinari o associati di materie giuridiche, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto costituzionale e regionale;
c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione.
4. Due dei membri sono eletti con voto limitato fra consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia cessati dalla carica che abbiano esercitato il mandato almeno per una intera legislatura.
5. I componenti restano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.
6. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.
7. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti, con la presenza di almeno cinque dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. L'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, nonché con lo svolgimento di attività professionali che possa dar luogo a un conflitto di interessi con la carica ricoperta.
9. Ai componenti la Commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale.
10. Gli oneri di cui al comma 9 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
11. Le deliberazioni recanti provvedimenti definitivi della Commissione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/2018
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 5
 (Proposta di referendum di iniziativa degli elettori)
1. La proposta di referendum di iniziativa degli elettori deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme. La sottoscrizione dei promotori è apposta e autenticata con le modalità previste dall'articolo 9.
2. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e devono essere in numero non inferiore a 1.000.
3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a 100.
4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, almeno il 50 per cento dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3.
5. La proposta di referendum deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi di cui si propone l'abrogazione.
6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula <<volete che sia abrogato...>> con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione o al mantenimento delle disposizioni indicate.
7. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.
8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci.
9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018
4Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018
5Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 7
 (Controllo di ammissibilità della proposta)
1. La Commissione di cui all’articolo 4 bis si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa.
2. La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità, attenendosi ai seguenti criteri:
a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello Statuto e della presente legge;
b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5;
c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme vincolanti per il legislatore regionale.
(3)
3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.
4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui al comma 2, lettera d), la Commissione, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; la Commissione, prima di deliberare in proposito, tiene un'udienza conoscitiva con i promotori designati i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.
5.  
( ABROGATO )
(5)
6.  
( ABROGATO )
(6)
7.  
( ABROGATO )
(7)
8.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018
4Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018
5Comma 5 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
6Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
7Comma 7 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
8Comma 8 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
Art. 8
 (Modalità per la raccolta delle firme)
1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 5 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.
2. Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di singole norme di una legge, occorre indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli ed eventualmente anche del comma o dei commi sui quali il referendum viene richiesto.
3. I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.
4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2014
Art. 9
 (Modalità per l'apposizione e l'autenticazione delle firme)
1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'articolo 8. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti a effettuare le autenticazioni i soggetti indicati dall' articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).
3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali.
5. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 14/2014
Art. 10
 (Presentazione della richiesta di referendum di iniziativa degli elettori)
1. La richiesta di referendum di iniziativa degli elettori, corredata della prescritta documentazione, va presentata al Presidente del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8.
2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali, e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
2 bis. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018
Art. 11
 (Controllo della richiesta di referendum)
1. La Commissione di cui all’articolo 4 bis, assistita dagli uffici del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente capo; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Regione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Alla riunione della Commissione può partecipare una delegazione dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ai promotori designati.
3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora la documentazione di cui all'articolo 9 risulti irregolare, la Commissione stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Nel caso previsto dal comma 4, il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva della Commissione decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018
4Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018
5Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
Art. 12
 (Richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali)
1. La richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali deve essere approvata da ciascun Consiglio, con deliberazioni di identico contenuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La deliberazione deve recare il quesito formulato ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6 e 7, e deve inoltre indicare i nominativi di almeno cinque consiglieri dei Comuni richiedenti, delegati a esercitare le funzioni e gli adempimenti previsti dalla presente legge.
2. La richiesta di referendum, corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali, è presentata dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1 al Presidente del Consiglio regionale.
3. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta.
4. Sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta delibera la Commissione di cui all'articolo 4 bis entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, comma 10, all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, all'articolo 10, commi 2 e 2 bis, e all'articolo 11. Le funzioni che le predette disposizioni assegnano ai promotori designati sono svolte dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1.
5. Ai fini della verifica del requisito della rappresentanza di almeno tre decimi della popolazione, previsto dall'articolo 2, fanno fede i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 13
 (Quorum di approvazione del referendum)
1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 14
 (Compiti del Presidente della Regione in ordine all'esito del referendum)
1. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, l'abrogazione delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 15
 (Riproponibilità del medesimo quesito referendario)
1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.
Art. 16
 (Cause di interruzione delle operazioni referendarie)
1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.
2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Commissione di cui all’articolo 4 bis, adottata previo parere dei promotori designati ai sensi dell’articolo 5, comma 8, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 15/2018