LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/03/2003
Materia:
130.01 - Comuni e Province
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità
110.05 - Elezioni

Art. 6
 (Estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui sia cessata l'attività)
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con decreto del direttore del Servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.