LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/03/2003
Materia:
130.01 - Comuni e Province
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità
110.05 - Elezioni

Art. 4
 (Concessione del titolo di Città)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, può essere concesso, ai Comuni che ne facciano richiesta, il titolo di "Città", dopo che siano state verificate le condizioni previste dal comma 2.
2. Il titolo di "Città" può essere concesso ai Comuni particolarmente importanti sotto il profilo storico-culturale, demografico e socio-economico, che rappresentino poli di gravitazione nell'ambito del territorio circostante, nel cui territorio siano presenti insediamenti produttivi, industriali, turistici, storico-archeologici o commerciali di rilevanza nazionale o internazionale.
3. Il Consiglio comunale delibera la richiesta di concessione del titolo di "Città"; tale deliberazione, corredata di una relazione illustrativa dell'esistenza delle particolari condizioni richieste per la concessione del titolo medesimo, è inoltrata al Presidente della Regione, per il tramite della Direzione regionale per le autonomie locali.
4. I Comuni della Regione che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il titolo di "Città", mantengono tale titolo.