LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 8
 (Direttore generale)
1. La gestione dell'azienda e la sua attività amministrativa sono affidate, anche in forma congiunta da più aziende associate o convenzionate, ad un direttore generale nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato. Il direttore generale deve essere scelto fra persone aventi specifica e documentata esperienza professionale e tecnica, nonché approfondita conoscenza della gestione di enti o aziende socio-assistenziali o socio-sanitarie. Può essere incaricato della direzione dell'azienda, purché si tratti di ente dotato di una ricettività non superiore a sessanta posti, anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica. È fatta salva la possibilità che l'ordinamento della singola azienda preveda ulteriori figure dirigenziali, in relazione a specifici ambiti di attività.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta posti. Il direttore generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, di controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
5. Il consiglio di amministrazione, anche servendosi degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 11, adotta nei confronti del direttore generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 178, comma 4, L. R. 17/2010