LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 3
 (Autonomia delle aziende)
1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate, comprendendo in queste i trasferimenti.
2. Nell'ambito della loro autonomia le aziende possono porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.
3. In particolare, le aziende possono realizzare fra di esse, nonché con enti locali e altri enti pubblici e privati, le forme di collaborazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti. Le aziende possono, altresì, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle aziende.
4. Lo statuto disciplina i limiti nei quali le aziende possono estendere la loro attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 15, L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 2, L. R. 1/2016
3Articolo interpretato da art. 22, comma 1, L. R. 31/2018