LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 22
 (Altre tipologie di istituzioni)
1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.
2. Gli enti già equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti, salvo quanto previsto dal codice civile.