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Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 17
 (Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione)
1. Le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante l'erogazione ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine e hanno natura originariamente pubblica, possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in aziende. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo e attivano interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.
2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora non sussistano le condizioni di cui all'articolo 15, comma 2, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo IV.