LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 13
 (Soppressione e liquidazione delle aziende)
1. Le aziende che abbiano dichiarato di trovarsi in condizioni economiche di grave dissesto sono liquidate e dichiarate estinte, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), e successive modifiche.
2. In tali casi, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e per la devoluzione del patrimonio, che eventualmente residui dalle operazioni di liquidazione, ad altra azienda operante nello stesso ambito territoriale di programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie, con precedenza per le aziende che risultino già convenzionate o associate, per la gestione di uno o più servizi, con l'azienda in stato di liquidazione ed estinzione ovvero, in mancanza, ai comuni territorialmente competenti.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018