LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 11
 (Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo)
1. Le aziende, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dotano di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, in forme concordate con le associazioni rappresentative delle aziende, miranti a non aggravare i relativi procedimenti amministrativi.
3. La Regione ove accerti nell'esercizio dell'attività di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo da due a trentasei mesi eventualmente prorogabile.
3 bis. Il commissariamento di cui al comma 3 è disposto anche in caso di inerzia dell'organo di revisione.
3 ter. Il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 bis, individua gli indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarità valevoli anche nelle more del passaggio alla contabilità economico patrimoniale e indipendentemente dal modello di contabilità attualmente adottato.
3 quater. Il commissariamento viene disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018
2Comma 3 sostituito da art. 167, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
3Comma 3 bis aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
4Comma 3 ter aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5Comma 3 quater aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6Parole sostituite al comma 3 ter da art. 8, comma 9, L. R. 16/2021
7Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 7, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.