LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 10
 (Regolamento di contabilità)
1. Con il regolamento di contabilità le aziende recepiscono i principi e norme contabili, adottando modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna delle aziende stesse, assicurando la conoscenza consolidata dei risultati globali della gestione.
2. Il regolamento di contabilità, in armonia con le disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'articolo 9, comma 6, e dello statuto di ciascuna azienda, stabilisce:
a) le norme relative alle specifiche competenze dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione, ove non previste nello statuto;
b) le forme di controllo interno, ivi compreso quello di gestione, se previsto dallo statuto;
c) l'eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;
d) i poteri del revisore contabile.
(2)
2 bis. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato dal consiglio di amministrazione delle aziende, previo parere della Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona.
3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità previste dall'ordinamento degli enti locali, ovvero, nel caso di istituzioni trasformate in aziende, le disposizioni già applicate dall'istituzione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 35, lettera a), L. R. 12/2018
2Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 12/2018
3Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 8, L. R. 16/2021