LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 novembre 2003, n. 17

Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2003
Allegati:
Materia:
320.03 - Medicina preventiva

Art. 3
 (Commissione tecnica)
1. Presso la Direzione regionale competente in materia di salute è istituita una commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta.
2. La commissione tecnica è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute, rimane in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo, ed è composta da:
a) il Direttore del Servizio competente in materia di prevenzione della Direzione regionale competente in materia di salute, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) tre esperti di radioprotezione, di cui almeno uno con abilitazione di terzo grado sanitario, iscritti nei relativi albi;
c) un medico specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato;
d) un dipendente in servizio presso i Dipartimenti di prevenzione, scelto tra quelli indicati dai medesimi;
e) un dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), indicato dalla medesima;
f) quattro componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco;
f bis) due componenti designati dagli Ispettorati territoriali del lavoro.
2 bis. Alle riunioni della commissione partecipano, di volta in volta, oltre agli altri componenti, solo i rappresentanti degli Ispettorati territoriali del lavoro e dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio a seconda del luogo in cui avviene l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. I componenti designati dagli Ispettorati territoriali del lavoro e dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco partecipano alle riunioni direttamente, ovvero tramite loro rappresentanti, muniti di delega scritta.
3. La commissione tecnica è integrata da:
a) un dirigente medico specialista in radiologia o radioterapia o medicina nucleare, a seconda della materia trattata;
b) un dipendente della Direzione regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, nel caso di richieste di nulla osta riguardanti anche aspetti inerenti all'allontanamento nell'ambiente di rifiuti contaminati o contenenti sostanze radioattive.
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4. Nel caso di richiesta di parere per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A è consentito alla commissione di avvalersi di esperti esterni.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale in servizio presso la Direzione regionale competente in materia di salute.
6. La commissione tecnica disciplina le modalità del suo funzionamento. Ai componenti esterni della commissione tecnica spettano i compensi e i rimborsi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, L. R. 20/2004
2Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 2, L. R. 20/2004
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 26, lettera d), numero 1), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 9, comma 26, lettera d), numero 2), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 9, comma 26, lettera d), numero 3), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6Parole sostituite al comma 2 bis da art. 9, comma 26, lettera d), numero 4), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
7Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 9, comma 26, lettera d), numero 5), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 9, comma 26, lettera d), numero 6), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
9Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
11Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 22, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 22, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.