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Legge regionale 5 novembre 2003, n. 17

Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2003
Allegati:
Materia:
320.03 - Medicina preventiva

Art. 12
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 6, relativamente ai compensi e ai rimborsi ivi previsti, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 affluiscono all'unità previsionale di base 3.5.1660 <<Proventi da rilascio di nulla osta>> che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 729 (3.5.0) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio per la salute pubblica e del lavoro - con la denominazione <<Tariffe per il rilascio dei nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico>>.