LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/2003
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.01 - Consiglio regionale

CAPO I
 Modifiche di disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione
dell_Amministrazione regionale
Art. 1
 (Riferimenti normativi)
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), e dall'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale medesima, ogni qualvolta nelle leggi e nei regolamenti regionali ricorrono i termini <<assessore effettivo>> o <<assessore supplente>> essi devono intendersi come <<assessore>>.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 8/2013