LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/2003
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.01 - Consiglio regionale

Art. 9
 (Cumulo di assegni vitalizi)
1. Qualora il diritto all'assegno vitalizio venga maturato sia in relazione alla carica di assessore regionale che in relazione al mandato di consigliere regionale, la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dall' articolo 8 della legge regionale 38/1995 in relazione agli anni complessivi di contribuzione.
2. In tal caso la somma complessivamente dovuta fa carico al bilancio del Consiglio regionale.
2 bis. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la corresponsione degli assegni vitalizi può essere anticipata, su richiesta, per un massimo di cinque anni. In tal caso ciascuno degli assegni è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del loro ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età, salvo quanto previsto all' articolo 7, comma 4, della legge regionale 38/1995 . In ogni caso la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 38/1995 per il medesimo periodo di contribuzione complessiva e di anticipazione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 12/2010
2Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 15, L. R. 18/2011
3Comma 2 bis interpretato da art. 12, comma 2, L. R. 28/2018 , successivamente all'entrata in vigore della L.R. 2/2015.