LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/2003
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.01 - Consiglio regionale

Art. 4
 (Adeguamento al trattamento indennitario dei componenti del Consiglio regionale)
1. Agli assessori è altresì attribuita, per tutta la durata della loro carica, una indennità mensile, aggiuntiva a quella dell'articolo 3, pari a quella fissata dall'articolo 2 della legge regionale 2/1964.
2. Sull'indennità di cui al comma 1 sono disposte le trattenute obbligatorie previste a carico dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), nelle misure ivi indicate.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.