LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/2003
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.01 - Consiglio regionale

Art. 15
 (Disposizione per la pubblicità della situazione patrimoniale degli assessori)
1. Agli assessori si applicano, ai fini della pubblicità della loro situazione patrimoniale, le disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche.
2. Per gli assessori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 41/1983 è fissato in trenta giorni da tale data.
3. Le competenze rispettivamente attribuite dalla legge regionale 41/1983 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 41/1983, si applicano anche agli assessori che, eletti consiglieri regionali, si siano dimessi da tale carica per assumere quella di assessore. Le dichiarazioni devono essere indirizzate al Presidente della Regione che le inoltra al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.