LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/02/2003
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
450.01 - Caccia
220.03 - Artigianato

Art. 7
 (Interventi nei settori produttivi)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla "Promotur SpA" contributi pluriennali, per una durata massima di dieci anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1.
5. La concessione dei contributi di cui al comma 4 è disposta dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma di interventi da effettuare. La Giunta regionale stabilisce le specifiche condizioni dei mutui da stipulare secondo le tipologie d'intervento, le modalità di attuazione e di verifica degli interventi, nonché le modalità di erogazione dei contributi.
6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 è presentata alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio dell'incentivazione turistica - corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.
7. Al fine di consentire alla "Promotur SpA" di stipulare i mutui di cui al comma 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di 40 milioni di euro.
8. La domanda di concessione della garanzia di cui al comma 7 è corredata:
a) della deliberazione del Consiglio di amministrazione della "Promotur SpA" con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;
b) dell'attestazione con la quale il legale rappresentante della "Promotur SpA" dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.
9. Per le finalità previste dal comma 4 sono autorizzati due limiti di impegno decennali, rispettivamente di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 11 milioni di euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9014 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
10. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 7 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11.
Il comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge Finanziaria 1995), è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla <<Promotur>> SpA, per una durata massima di dieci anni, per la copertura dei costi in linea capitale e interessi dei mutui contratti a sostegno degli oneri relativi a revisioni periodiche e ad interventi manutentivi straordinari degli impianti a fune, nonché ad interventi miranti al miglioramento delle condizioni di sicurezza.>>.

12.
Dopo l'articolo 68 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:
<<Art. 68 bis
 (Interventi a sostegno dell'EBIART)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) finanziamenti ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi e i loro dipendenti.
2. Con apposito regolamento sono disciplinati modalità e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1.>>.

13. Per le finalità previste dall'articolo 68 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dal comma 12, è autorizzata la spesa di 426.000 euro, suddivisa in ragione di 142.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 10.3.63.1.1066 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. Per le finalità previste dall'articolo 71 bis della legge regionale 12/2002 e dal comma 15 della presente legge è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8733 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con studiosi ed esperti, enti, organismi e istituti, pubblici e privati, agenzie, per ricerche, studi, indagini, consulenza e assistenza tecnica, anche a supporto delle esigenze di programmazione, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché a promuovere il settore medesimo nell'ambito di convegni, mostre, manifestazioni ed eventi dedicati al comparto ittico.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.1.2006 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio apistico provinciale di Udine per la realizzazione di un museo dell'apicoltura articolato per percorsi didattici finalizzati alla divulgazione dell'attività apistica.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendiconto.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6357 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Per le iniziative di cui all'articolo 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8, 8 bis e 9, della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), e per quelle inerenti il settore dell'acquacoltura in acqua dolce di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e di acquacoltura), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande.
23. I contributi di cui al comma 22 non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dalla normativa statale e comunitaria. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio della pesca e dell'acquacoltura - corredate di un piano di investimenti e di un preventivo di spesa.
24. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6253 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Trieste un finanziamento per provvedere allo studio e all'esecuzione di opere volte al recupero dei pastini a scopo agricolo, ivi comprese le opere di viabilità rurale, approvvigionamento e distribuzione idrica, con interventi che rispettino le tipologie costruttive caratteristiche della zona, situati nella fascia costiera triestina compresa fra il ciglione carsico e la strada statale n. 14, interessante i Comuni censuari di Contovello, Prosecco e Santa Croce in comune di Trieste.
28. La domanda di finanziamento di cui al comma 27, corredata di una relazione tecnica dell'intervento e di un preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio della bonifica e dell'irrigazione.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6565 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. Al fine di concorrere al contenimento del consumo della risorsa idrica nel comprensorio agricolo ricadente nei comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco, attualmente irrigato con sistemi di soccorso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la realizzazione di opere pubbliche di irrigazione a pioggia fino al 95 per cento della spesa ammissibile.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6566 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. 
( ABROGATO )
33. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), le parole <<nella misura massima del 30 per cento>> sono sostituite dalle seguenti <<nella misura massima del 50 per cento>>.
34. 
( ABROGATO )
35. 
( ABROGATO )
36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.62.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. Al fine di sostenere la realizzazione di un programma pilota di servizi finalizzati a favorire l'interscambio tra i settori della formazione universitaria e postuniversitaria e il mondo produttivo con specifico riferimento all'obiettivo dell'inserimento nelle imprese dei laureati formati dalle Università e dagli Istituti di alta formazione della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo speciale al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.
42. Il contributo di cui al comma 41 è concesso su presentazione da parte del Consorzio, sentiti gli organi responsabili delle Università di Trieste e di Udine, del piano dettagliato di attuazione degli interventi e del relativo preventivo analitico di spesa.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 12.4.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5607 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
44. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte con il comma 93 - tabella F - sulle unità previsionali di base 13.2.9.2.343 e 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 1370 e, rispettivamente, 8730 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA è autorizzato a destinare alle finalità di cui agli articoli 45 e 50 della legge regionale 12/2002, secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, i fondi allo stesso erogati per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti agevolati a breve termine, ai sensi dell'articolo 142, comma 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e non utilizzati per tale finalità alla data del 31 dicembre 2002.
45. In relazione al disposto di cui al comma 44, il finanziamento ivi indicato, nei limiti di quanto corrispondente ai fondi non utilizzati alla data del 31 dicembre 2002 per le finalità di cui all'articolo 142, comma 6 bis, della legge regionale 5/1994, entro l'ammontare massimo di 900.000 euro - di cui 500.000 euro a valere sullo stanziamento del capitolo 1370 della spesa, e 400.000 euro a valere sul capitolo 8730 della spesa - è concesso per le finalità di cui agli articoli 45 e 50 della legge regionale 12/2002, ed è pagato con vincolo di commutazione sull'unità previsionale di base 3.6.979 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 2391 del documento tecnico agli stessi allegato.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane, che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2002, i contributi previsti dalle seguenti disposizioni, abrogate con decorrenza 1 gennaio 2003 dall'articolo 78, comma 2, della legge regionale 12/2002:
a) articolo 7, comma 49, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
b) articolo 8, commi 45, 46 e 47, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).
47. Per le finalità previste dal comma 46, lettera a), è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8639 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Per le finalità previste dal comma 46, lettera b), è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8930 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), che abbiano presentato domanda entro l'1 luglio 2002, i contributi annui costanti per spese di investimento previsti dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 7/1992, abrogato con decorrenza 1 luglio 2002 dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale 3/2002.
50. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzato, a decorrere dall'anno 2003, il limite d'impegno decennale di 99.261,97 euro annui, con l'onere complessivo di 297.785,91 euro a carico dell'unità previsionale di base 13.3.63.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8797 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
51. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 17 ter, della legge regionale 3/2002, come inserito dall'articolo 11, comma 8, della legge regionale 13/2002, fanno carico all'unità previsionale di base 1.1.63.1.2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8551 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. 
( ABROGATO )
53. 
( ABROGATO )
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Udine Mercati SpA un contributo straordinario per la realizzazione di infrastrutture, necessarie al miglioramento delle operazioni di mercato, presso il Mercato Agroalimentare di Udine.
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione del commercio, del turismo e del terziario - Servizio dell'incentivazione commerciale e del terziario - corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 14.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9093 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente fiera di Pordenone contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista al comma 59, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare gli interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico.
58. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 57. La domanda per la concessione dei contributi è presentata alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio dell'incentivazione commerciale e del terziario - corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzato il limite di impegno decennale di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2004, con l'onere di 1 milione di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9096 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
60. Al fine di promuovere l'espansione degli affari e degli scambi commerciali internazionali degli operatori economici del territorio regionale su scala mondiale, attraverso la fornitura di un'ampia selezione di servizi di supporto alle predette attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società per azioni, costituita da soggetti pubblici o privati nel territorio del Friuli Venezia Giulia, associata al network con sede in New York dell'Associazione dei World Trade Center (WTCA), contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista al comma 63 a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare l'acquisto e la ristrutturazione della sede sociale.
61. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio dell'incentivazione commerciale e del terziario - corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa da sostenere, della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché di una dichiarazione attestante l'adesione della società all'Associazione dei World Trade Center (WTCA) di cui al comma 60.
62. L'erogazione della prima annualità di contributo di cui al comma 60 è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzato il limite di impegno decennale di 200.000 euro, a decorrere dall'anno 2004, con l'onere di 400.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9143 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
64. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74 (Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:
<<b) contributi per la realizzazione di specifici programmi proposti dagli Enti fieristici e affidati per la realizzazione dalla Giunta regionale agli Enti stessi, secondo le modalità contenute nel regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale.>>.

65. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge regionale 74/1980, come sostituita dal comma 64, fanno carico all'unità previsionale di base 14.1.64.1.478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
66.
Il comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), è sostituito dal seguente:
<<25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi e finanziamenti annuali a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di specifici programmi loro commissionati dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale.>>.

67. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 25, della legge regionale 25/1999, come sostituito dal comma 66, fanno carico all'unità previsionale di base 14.2.64.1.907 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9125 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. 
( ABROGATO )
69. 
( ABROGATO )
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore del Consorzio garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio (Congafi) di Pordenone, per l'abbattimento del tasso di interesse, fino a tasso zero e limitatamente al primo anno di ammortamento, dei prestiti concessi da istituti di credito e bancari per il ripristino delle attività commerciali, turistiche e di servizio danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre 2002 nella provincia di Pordenone.
71. Il rapporto tra il Congafi di Pordenone e gli istituti di credito e bancari è regolato da apposita convenzione.
72. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 70 è presentata alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio dell'incentivazione commerciale e del terziario - corredata della bozza di convenzione di cui al comma 71.
73. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 14.2.64.2.487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9133 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
74. 
( ABROGATO )
75. 
( ABROGATO )
76. 
( ABROGATO )
77. 
( ABROGATO )
78. 
( ABROGATO )
79. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, quale dotazione iniziale del fondo per il triennio 2003-2005, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9207 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore della Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come modificata dall'articolo 106 della legge regionale 29/2005, per l'apertura e il funzionamento di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), così come previsti dall'articolo 24 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 106, commi 22, 23 e 24, della legge regionale 29/2005. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere finanziamenti a favore della TurismoFVG per l'apertura di IAT da parte dei Comuni della regione.
81. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 80, corredata di un progetto generale di organizzazione e funzionamento, è presentata alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio dell'incentivazione turistica.
82. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9348 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. A seguito della soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica, disposta con l'articolo 172 della legge regionale 2/2002, così come sostituito dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 13/2002, l'Amministrazione regionale subentra a decorrere dal 2 marzo 2003 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda. A tal fine il commissario straordinario predispone il bilancio consuntivo dell'Azienda con l'indicazione di tutte le poste attive e passive alla data dell'1 marzo 2003.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai concessionari di tratti arenili per il ripascimento delle spiagge anche attraverso la realizzazione di opere e impianti di difesa delle stesse e per il ripristino dei manufatti fissi danneggiati da eventi calamitosi.
85. Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui al comma 84. Le domande per la concessione dei finanziamenti sono presentate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio dell'incentivazione turistica. In sede di prima applicazione le domande relative ad eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2002 possono essere presentate entro il 31 maggio 2003.
86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9324 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
87. All'articolo 12 della legge regionale 25/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 20 è sostituito dal seguente:
<<20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al fine di attivare, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, azioni promozionali, istituzionali e turistiche nei Paesi dell'Est europeo.>>;

b) al comma 21 dopo le parole <<operatori privati>> sono aggiunte le parole <<; in sede di rendicontazione trova applicazione l'articolo 43 della legge regionale 7/2000.>>.
88. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 20, della legge regionale 25/1999, come sostituito dal comma 87, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.64.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore per l'erogazione degli aiuti in agricoltura le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti aggiuntivi della Misura F - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 con le regole e condizioni in esso previste e per l'erogazione delle indennità agroambientali a fronte delle domande presentate con i bandi emanati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 come finanziamenti integrativi.
90. Il trasferimento degli aiuti aggiuntivi può avvenire anche in via anticipata e la loro erogazione sarà effettuata dall'organismo pagatore di cui al comma 89 alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.
91. 
( ABROGATO )
92. 
( ABROGATO )
93. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 17, 18, 22, 23, 24, 37 e 38, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, restano sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima, come previsto dall'articolo 10, comma 1, della presente legge.
2Integrata la disciplina del comma 27 da art. 2, comma 60, lettera b), L. R. 20/2015
3Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 93, Tabella F, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, restano sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell' esame della Commissione medesima, come previsto dall'articolo 10, comma 2, della presente legge.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 23, comma 12, L. R. 12/2003
5Parole aggiunte al comma 84 da art. 6, comma 36, L. R. 14/2003
6Abrogata la lettera a) del comma 1 dell'art. 10, da art. 6, comma 25, L.R. 1/2004; conseguentemente, gli effetti dei commi 17 e 18 del presente articolo non risultano piu' sospesi.
7Comma 89 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 18/2004
8Comma 90 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 18/2004
9Comma 91 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 18/2004
10Comma 92 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 18/2004
11Comma 39 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
12Parole aggiunte al comma 89 da art. 6, comma 98, L. R. 15/2005
13Comma 52 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
14Comma 53 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
15Comma 68 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
16Comma 69 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
17Comma 80 sostituito da art. 8, comma 106, L. R. 2/2006
18Comma 74 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
19Comma 75 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
20Comma 76 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
21Comma 77 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
22Comma 78 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
23Integrata la disciplina del comma 80 da art. 7, comma 103, L. R. 1/2007
24Comma 89 sostituito da art. 3, comma 20, L. R. 17/2008
25Comma 91 abrogato da art. 3, comma 21, L. R. 17/2008
26Comma 17 sostituito da art. 3, comma 18, L. R. 12/2009
27Comma 25 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
28Comma 26 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
29Comma 32 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
30Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
31Comma 35 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
32Comma 36 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
33Comma 37 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
34Comma 38 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
35Comma 14 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 7/2011
36Comma 15 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 7/2011
37Parole aggiunte al comma 17 da art. 2, comma 122, L. R. 11/2011
38Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera uu), L. R. 10/2012
39Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera uu), L. R. 10/2012
40Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera uu), L. R. 10/2012
41Integrata la disciplina del comma 27 da art. 2, comma 60, lettera c), L. R. 20/2015