LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/02/2003
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
450.01 - Caccia
220.03 - Artigianato

Art. 3
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. A decorrere dall'anno 2003 gli Enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta erariale sui consumi di energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984.
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi viene accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento saranno determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Per l'anno 2003 le quote delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli Enti locali per il finanziamento dei bilanci sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 387.119.427 euro.
4. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 3 incrementata dell'assegnazione straordinaria di 1.613.406,93 euro, per un ammontare complessivo di 388.732.833,93 euro è disposta:
a) per 312.536.799,41 euro a titolo di assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come inserito dall'articolo 5 della legge costituzionale 2/1993, a titolo di assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
b) per 5.164.570 euro a titolo di assegnazione di fondi a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, relativamente al contratto già stipulato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
c) per 10.329.138 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti già stipulati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
d) per 4 milioni di euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti stipulati nell'anno 2002 e a quelli da stipularsi nell'anno 2003;
e) per 39.743.095,52 euro, alle Province e ai Comuni, a titolo di compartecipazione al gettito IRAP già comprensivi della quota di 1.418.027,52 euro riconosciuti quali incremento del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito all'anno 2003;
f) per 4.648.112 euro ai Comuni per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo;
g) per 1.032.914 euro ai Comuni a economia turistica;
h) per 2.065.828 euro alle Province per il finanziamento previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge regionale 4/2001;
i) per 1.315.110 euro ai Comuni per far fronte a situazioni particolari;
j) per 300.000 euro ai Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato;
k) per 2 milioni di euro ai Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, a titolo d'incentivazione all'esercizio associato di funzioni;
l) per 1.774.356 euro ai Comuni per l'incentivazione alla costituzione di unioni;
m) per 500.000 euro ai Comuni a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali;
n) per 300.000 euro a favore dei Comuni di cui all'articolo 3, comma 11, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 23/2002;
o) per 434.870 euro al Comune di Cividale del Friuli a titolo di concorso, dall'anno 1999 all'anno 2003, negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998, per il personale in ruolo dell'Istituzione Casa per anziani;
p) per 1 milione di euro alle Province per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di investimenti di loro competenza;
q) per 288.041 euro ai Comuni elencati nella tabella H allegata alla presente legge a titolo di concorso nel personale inquadrato nei ruoli organici e soprannumerari, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 73, comma 4, della legge regionale 9/1999, e dell'articolo 11 della legge regionale 40/1996, come modificato dall'articolo 138, comma 36, della legge regionale 13/1998, nonché dell'articolo 73 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
r) per 1.300.000 euro ai Comuni per il finanziamento di progetti per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica da perseguire nel limite del 30 per cento del contributo assegnato, anche attraverso il potenziamento dell'illuminazione pubblica delle aree esposte al rischio criminalità, ivi compresi i transiti privati che, a giudizio delle Amministrazioni locali, possono costituire fonte di pericolo per la comunità insediata.
5. Le devoluzioni comprese nel comma 4 sono erogate in unica soluzione entro il 30 giugno ad eccezione di quella prevista dalla lettera a), per la quale l'erogazione sarà effettuata con le modalità fissate dall'articolo 3, comma 10, della legge regionale 3/2002.
6. Le assegnazioni di cui al comma 4, esclusa la lettera d), sono attribuite agli Enti locali, per l'anno 2003, nella misura di seguito indicata:
a) alle Province 46.687.682,45 euro;
b) ai Comuni 328.678.159,45 euro;
c) alle Comunità montane 2.134.361,55 euro; ai Comprensori montani e alle Province di Trieste e Gorizia 6.403.084,65 euro;
d) alla Comunità collinare del Friuli 829.545,83 euro.
7. Le assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 6, lettera a), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di 39.788.449,77 euro, di cui:
1) 36.391.021,77 euro da ripartire in misura proporzionale agli importi trasferiti alle stesse per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera a), numero 1), della legge regionale 3/2002, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2002, al netto delle somme relative ai vincoli di commutazione in entrata previste dai commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2002, nonché al netto delle quote detratte da ciascuna Provincia ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 13/2002;
2) 3.397.428 euro da ripartire in misura pari a quanto già erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera a), numero 2), della legge regionale 3/2002, relativamente alle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica);
b) un fondo di 587.373 euro da assegnare, per l'anno 2003, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui al comma 4, lettera b); il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 3/2002, agli Enti medesimi nell'anno 2002;
c) un fondo di 860.024,30 euro da assegnare, per l'anno 2003, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti già stipulati di cui al comma 4, lettera c); il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002, agli Enti medesimi nell'anno 2002;
d) un fondo di 2.386.007,38 euro, relativo alle quote del gettito dell'IRAP, da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite alle medesime Province, nell'anno 2002, allo stesso titolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), della legge regionale 3/2002;
e) un fondo di 2.065.828 euro da assegnare per l'anno 2003 per le finalità di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge regionale 4/2001, da ripartirsi tra le Province con i criteri di cui al medesimo articolo 32, comma 2, della legge regionale 30/1987;
f) un fondo di 1 milione di euro a titolo d'incentivazione allo sviluppo degli investimenti, da ripartire per un terzo in ragione dell'estensione territoriale e per due terzi in ragione della popolazione; l'assegnazione è interamente destinata alla concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di investimenti di loro competenza.
8. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 6, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di 263.638.702,64 euro da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite agli stessi per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 3/2002, al netto delle somme relative ai vincoli di commutazione in entrata, previste dal comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2002;
b) un fondo di 4.487.645 euro da assegnare, per l'anno 2003, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui al comma 4, lettera b); il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2002, agli Enti medesimi nell'anno 2002;
c) un fondo di 9.301.320,67 euro da assegnare, per l'anno 2003, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti già stipulati di cui al comma 4, lettera c); il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002, agli Enti medesimi nell'anno 2002;
d) un fondo di 37.357.088,14 euro, relativo alle quote del gettito dell'IRAP, da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite ai medesimi Comuni, nell'anno 2002, allo stesso titolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge regionale 3/2002;
e) un fondo di 4.648.112 euro, da ripartire in misura pari a quanto erogato ai Comuni, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge regionale 3/2002, riservato al finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo, come previsto ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), come da ultimo modificato dall'articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998; la quota di tale fondo, assegnata a ciascun Comune, eventualmente residuata dopo aver soddisfatto tutti gli interventi previsti, può essere destinata a finanziare altre spese di competenza comunale;
f) un fondo di 1.032.914 euro, da assegnare ai Comuni a economia turistica che hanno beneficiato dell'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), della legge regionale 3/2002, da ripartire in misura pari a quanto erogato ai medesimi nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f), della legge regionale 3/2002;
g) un fondo di 1.315.110 euro per le situazioni particolari; le finalità e i criteri del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale prevedendo comunque l'esclusione di ulteriori interventi particolari per quei Comuni destinatari di norme puntuali previste dal presente articolo;
h) un fondo di 300.000 euro ai Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 (Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni), relativamente all'importo di fine esercizio per l'anno 2002 e l'importo della retribuzione per l'anno 2002; le modalità di presentazione della domanda e i criteri di riparto verranno definiti con regolamento;
i) un fondo di 2 milioni di euro, da assegnare ai Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, per i quali, alla data del 31 luglio 2003, risultino operative almeno cinque convenzioni per l'esercizio associato di funzioni con altri Comuni; l'erogazione è disposta, in unica soluzione, sulla base dell'incidenza dell'estensione territoriale di ciascun Comune sulla popolazione ivi residente;
j) un fondo di euro 1.774.356 euro, da assegnare a titolo di incremento dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 3/2002, ai Comuni che hanno costituito, entro il 31 ottobre 2001, un'unione ai sensi dell'articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), nel rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 2, comma 19, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000), come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 13/2000; l'erogazione è disposta in misura pari a quella attribuita nell'anno 2002 per le medesime finalità; i Comuni a favore dei quali è disposto l'incremento non possono beneficiare dell'assegnazione di cui alla lettera i);
k) un fondo di 500.000 euro da assegnare ai Comuni a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali da ripartire, in unica soluzione, in misura direttamente proporzionale all'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti nell'anno 2002, nei limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale per l'anno 2003; a tal fine si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all'IVA che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;
l) un fondo di 300.000 euro a favore dei Comuni di cui all'articolo 3, comma 11, della legge regionale 13/2002, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 23/2002, in base al numero di personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), come aggiunto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, nonché del personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), alla data del 29 gennaio 2002, distinto per qualifica, tenuto conto degli aumenti indicati nella deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2002, n. 2365 (Definizione dei criteri di riparto dei fondi, a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, relativamente ai contratti da stipularsi e a quelli già stipulati con decorrenza dall'anno 2001), e secondo i criteri definiti nella medesima deliberazione giuntale; nel conteggio del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari non si tiene conto di quello già considerato ai fini del trasferimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002;
m) un fondo di 434.870 euro al Comune di Cividale del Friuli, a titolo di concorso, dall'anno 1999 all'anno 2003, negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998, per il personale in ruolo dell'Istituzione Casa per anziani, non comunicato negli anni 1999 e 2002;
n) un fondo di 288.041 euro ai Comuni elencati nella tabella H, allegata alla presente legge, per l'anno 2003, per le somme indicate a fianco di ciascuno di essi, a titolo di concorso negli oneri per il personale inquadrato nei ruoli organici e soprannumerari, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 40/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 73, comma 4, della legge regionale 9/1999 e dell'articolo 11 della legge regionale 40/1996, come modificato dall'articolo 138, comma 36, della legge regionale 13/1998, nonché dell'articolo 73 della legge regionale 9/1999;
o) un fondo di 1.300.000 euro, a titolo di concorso per il perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, da ripartire secondo criteri, modalità e oggetti del finanziamento previsti con regolamento; l'erogazione è disposta a domanda da parte degli Enti interessati.
9. Le assegnazioni attribuite alle Comunità montane ai sensi del comma 6, lettera c), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di 2.076.988,50 euro, da attribuire nella misura di tre dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera a), della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15 (Norme urgenti in materia di Comunità montane);
b) un fondo di 20.215,50 euro, da attribuire nella misura di tre dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b), della legge regionale 3/2002, come incrementate dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 15/2002;
c) un fondo di 37.157,55 euro, da attribuire nella misura di tre dodicesimi dell'ammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse, nell'anno 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), e comma 9, della legge regionale 3/2002.
10. Le assegnazioni attribuite ai Comprensori montani e alle Province di Trieste e Gorizia per le funzioni loro attribuite ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), ai sensi del comma 6, lettera c), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di 6.230.965,50 euro, da attribuire secondo criteri e modalità definiti con regolamento;
b) un fondo di 60.646,50 euro, da attribuire secondo criteri e modalità definiti con regolamento;
c) un fondo di 111.472,65 euro, da attribuire secondo criteri e modalità definiti con regolamento.
11. Le assegnazioni attribuite alla Comunità collinare del Friuli, ai sensi del comma 6, lettera d), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di 801.693 euro, limitatamente all'assegnazione di cui al comma 4, lettera a), relativa all'attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
b) un fondo di 8.690 euro da assegnare, per l'anno 2003, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui al comma 4, lettera b);
c) un fondo di 19.162,83 euro da assegnare, per l'anno 2003, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti già stipulati di cui al comma 4, lettera c).
12. Per i Comuni che hanno subito nel 2002 la decurtazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 4449 (Definizione dei criteri per la decurtazione dei trasferimenti ai Comuni di un'Unione disciolta ai Comuni receduti), nel calcolo delle somme trasferite agli stessi nel medesimo anno 2002, ai fini di cui al comma 8, lettera a), non si considera la decurtazione applicata ai trasferimenti dei medesimi nell'anno 2002.
13. Il trasferimento di cui al comma 8, lettera a), spettante al Comune di Tricesimo è incrementato dell'importo di 39.300,12 euro che viene corrispondentemente detratto dal trasferimento di cui al comma 7, lettera a), numero 2), spettante alla Provincia di Udine per gli oneri relativi all'edilizia scolastica dell'immobile ex sede coordinata dell'IPSIA "Mattioni" di Cividale del Friuli, non trasferito ai sensi della legge 23/1996.
14. L'assegnazione del fondo perequativo di 4 milioni di euro, di cui al comma 4, lettera d), a favore degli enti locali di cui al comma 6, è concessa secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998, in aggiunta al trasferimento di cui al comma 4, lettera d), e relativamente ai contratti da stipularsi entro l'anno 2005, la quota di 6 milioni di euro per l'anno 2004 e 8 milioni di euro per l'anno 2005, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
16. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli Enti territoriali, in attuazione di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), l'Amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il 31 marzo 2003, determina i criteri e le modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, tenuto conto delle peculiarità degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce altresì, laddove non diversamente disposto, le modalità per l'erogazione dei trasferimenti agli Enti locali.
17. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione regionale per le autonomie locali, d'intesa con la Ragioneria generale e l'Ufficio di piano, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno come definito ai sensi del comma 16, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati con decreto del Presidente della Regione.
18. 
( ABROGATO )
(9)
19. Per le finalità previste dal comma 4, lettera a), e lettere da e) a p), è autorizzata la spesa di 367.651.084,93 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1597 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. Per le finalità previste dal comma 4, lettere b) e c), è autorizzata la spesa complessiva di 46.481.124 euro, suddivisa in ragione di 15.493.708 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Per le finalità previste dal comma 4, lettera d), e dai commi 14 e 15, è autorizzata la spesa complessiva di 18 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per l'anno 2003, di 6 milioni di euro per l'anno 2004 e di 8 milioni di euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Per le finalità previste dal comma 4, lettera q), è autorizzata la spesa complessiva di 864.123 euro, suddivisa in ragione di 288.041 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Per la finalità prevista dal comma 4, lettera r), è autorizzata la spesa complessiva di 4.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2003 e 1.650.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4140 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. L'utilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non è soggetta a rendicontazione.
25. Al fine di sostenere l'attività dell'Associazione degli Enti Locali per la pace, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione precitata una somma straordinaria di 20.000 euro.
26. Il contributo è concesso sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile - corredata di un'illustrazione delle attività. Trova applicazione, quanto alle modalità di rendicontazione, l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
27. Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1678 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Al fine di sostenere l'azione di politica di sviluppo e di messa in sicurezza del territorio, la Regione promuove la realizzazione di programmi di opere pubbliche e di interesse pubblico da parte di Comuni, Province, soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro tramite il finanziamento di un Piano straordinario per gli investimenti, di seguito denominato Piano, dell'ammontare complessivo di 100 milioni di euro.
29. Il piano è destinato:
a) per l'ammontare di 50 milioni di euro a favore dei Comuni; il 50 per cento della somma è destinata con priorità a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti;
b) per l'ammontare di 30 milioni di euro in favore delle Province, da ripartirsi per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia;
c) per l'ammontare di 20 milioni di euro in favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
30. Tutti gli interventi compresi nel piano di cui al comma 28 devono essere cofinanziati dai soggetti beneficiari, eccetto quelli relativi ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.
31. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, di concerto con l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici e l'Assessore regionale alle autonomie locali, predispone il Piano ed individua gli interventi da finanziare. Gli stessi, nel rispetto delle ripartizioni di cui al comma 29, sono elencati in ordine di priorità.
32. Nel Piano, relativamente ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 29, la Giunta regionale attribuisce priorità agli interventi che prevedono la partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'opera e secondo le percentuali della stessa, a quelli di completamento delle opere già avviate, a quella relativa alla messa in sicurezza della viabilità e a quelle di ampliamento, ristrutturazione, adeguamento funzionale di strutture esistenti. Limitatamente ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 29, la priorità è riconosciuta ad interventi di completamento di lavori in corso, ad interventi di ampliamento, adeguamento funzionale e antisismico di strutture scolastiche e formative, e/o di supporto a tali destinazioni.
33. I finanziamenti sono concessi ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
34. Gli adempimenti connessi all'attuazione del Piano sono demandati al Servizio della pianificazione e dell'intervento pubblico e per l'edilizia e l'arredo urbano della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. I soggetti interessati possono inoltrare le proposte per l'elaborazione del Piano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Per le finalità previste dai commi 28 e 29, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1660 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. Per le finalità previste dai commi 28 e 29, lettera c), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.3003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Per la concessione dei finanziamenti previsti dal Piano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7) e successive modificazioni e integrazioni.
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. La Comunità montana Meduna Cellina è autorizzata a destinare le risorse ad essa assegnate ai sensi degli articoli 56 e 64 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di:
a) un centro didattico sito in località Piana Pinedo - San Floriano in zona pre-parco del territorio del Comune di Cimolais, costituito da un'azienda didattica inserita nel sistema di scuola d'ambiente e dal recinto faunistico per l'osservazione di specie animali locali;
b) un osservatorio per la flora dei magredi inserito nel sistema della scuola d'ambiente.
41. Per le finalità di cui al comma 40, la Comunità montana adotta e trasmette al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna apposito programma di intervento con il quale sono individuate, per ciascuna iniziativa, il piano finanziario, la tempistica di realizzazione e la previsione in ordine alla gestione delle strutture realizzate.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Ministero dell'interno per disciplinare le modalità di concessione al Ministero medesimo - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - di un contributo straordinario di 150.000 euro a sostegno della realizzazione di interventi di implementazione della dotazione di sistemi tecnologici della Questura di Pordenone funzionali all'attività di contrasto della criminalità nel territorio.
43. Il contributo è concesso ed erogato dalla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio per il sistema delle autonomie locali - in un'unica soluzione ed in via anticipata, sulla base della convenzione di cui al comma 42. Trova applicazione, quanto alle modalità di rendicontazione, che sarà effettuata dall'ufficio periferico del Ministero dell'interno competente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42, l'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.
44. Per la finalità prevista dai commi 42 e 43, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. 
( ABROGATO )
46. 
( ABROGATO )
47. 
( ABROGATO )
48. 
( ABROGATO )
49. 
( ABROGATO )
50. 
( ABROGATO )
51. 
( ABROGATO )
52.
Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:
<<5. Per l'accesso ai programmi di cui al comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, relativamente agli interventi di cui ai numeri 3) e 4) della lettera a) del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 23/2001, come modificati dal comma 4, le Province devono presentare alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, apposita richiesta indicante la tipologia di ogni singola opera ed il relativo importo.>>.

53. Sono fatte salve le richieste già presentate e indicanti gli elementi di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 23/2002, come sostituito dal comma 52; eventuali integrazioni devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
54.
Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 13/2002, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali sono assicurati finanziamenti non inferiori a quelli destinati dalle singole Province per le funzioni e gli importi come rilevati in applicazione dei precedenti commi.>>.

55. 
( ABROGATO )
(6)
56. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 4, L. R. 12/2003
2Parole soppresse al comma 8 da art. 2, comma 4, L. R. 12/2003
3Comma 42 sostituito da art. 2, comma 4, L. R. 12/2003
4Comma 43 sostituito da art. 2, comma 4, L. R. 12/2003
5Parole sostituite al comma 46 da art. 2, comma 4, L. R. 12/2003
6Comma 55 abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003
7Integrata la disciplina del comma 16 da art. 2, comma 7, L. R. 14/2003
8Parole soppresse al comma 17 da art. 1, comma 9, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
9Comma 18 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
10Integrata la disciplina del comma 8 da art. 2, comma 8, L. R. 1/2004
11Parole aggiunte al comma 46 da art. 17, comma 10, L. R. 17/2004
12Comma 38 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
13Comma 39 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
14Integrata la disciplina del comma 28 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2005
15Integrata la disciplina del comma 29 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2005
16Integrata la disciplina del comma 30 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2005
17Integrata la disciplina del comma 31 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2005
18Integrata la disciplina del comma 32 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2005
19Integrata la disciplina del comma 33 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2005
20Integrata la disciplina del comma 34 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2005
21Integrata la disciplina del comma 35 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2005
22Integrata la disciplina del comma 36 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2005
23Integrata la disciplina del comma 37 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2005
24Comma 45 abrogato da art. 49, comma 2, L. R. 1/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45 della legge medesima.
25Comma 46 abrogato da art. 49, comma 2, L. R. 1/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45 della legge medesima.
26Comma 47 abrogato da art. 49, comma 2, L. R. 1/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45 della legge medesima.
27Comma 48 abrogato da art. 49, comma 2, L. R. 1/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45 della legge medesima.
28Comma 49 abrogato da art. 49, comma 2, L. R. 1/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45 della legge medesima.
29Comma 50 abrogato da art. 49, comma 2, L. R. 1/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45 della legge medesima.
30Comma 51 abrogato da art. 49, comma 2, L. R. 1/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45 della legge medesima.
31L'Osservatorio regionale di finanza locale di cui all'art. 45 L.R. 1/2006 è istituito con DPReg. 280/2006 (B.U.R. 4/10/2016, n. 40).
32Integrata la disciplina della lettera r) del comma 4 da art. 10, comma 41, L. R. 24/2009
33Integrata la disciplina del comma 28 da art. 5, comma 36, L. R. 11/2011
34Integrata la disciplina del comma 29 da art. 6, comma 51, L. R. 18/2011
35Integrata la disciplina del comma 28 da art. 13, comma 4, L. R. 14/2012
36Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 96, L. R. 27/2012
37Integrata la disciplina del comma 28 da art. 4, comma 40, L. R. 27/2014