LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/02/2003
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
450.01 - Caccia
220.03 - Artigianato

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 23.307.432.141,46 euro, suddivisi in ragione di 8.203.788.378,15 euro per l'anno 2003, di 7.566.429.307,50 euro per l'anno 2004 e di 7.537.214.455,81 euro per l'anno 2005, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel triennio 2003-2005 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 1.236.256.038,83 euro, suddivisi in ragione di 441.692.939,83 euro per l'anno 2003, di 413.020.099 euro per l'anno 2004 e di 381.543.000 euro per l'anno 2005.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2003 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 441.692.939,83 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2003 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2001 e 2002 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), entro l'ammontare massimo di 198.646.839,77 euro.
5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 144/1989;
b) durata non superiore ai quindici anni.
6. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2 nel triennio 2003-2005 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di 441.692.939,83 euro per l'anno 2003.
7. Per le finalità di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2003 un protocollo d'intesa con la Cassa depositi e prestiti per l'accesso al credito della medesima per complessivi 441.692.939,83 euro. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 6 hanno durata non superiore ai quindici anni.
8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, è autorizzato, nel triennio 2003-2005, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, fino all'importo di 441.692.939,83 euro, nell'ambito del programma EMTN depositato presso la Borsa del Lussemburgo, nonché dell'importo di cui al comma 4, nella misura massima di 198.646.839,77 euro.
9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore ad un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a quindici anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un'unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l'ammortamento periodico.
10. Ai fini dell'ottimizzazione della posizione debitoria della Regione in attuazione dell'articolo 8, comma 101, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), l'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è autorizzata a modificare, totalmente o parzialmente, il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale che in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati con le forme contrattuali in uso prevalente nel mercato (Accordo ISDA - International Swaps & Derivatives Association).
11. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alle emissioni di BOR previste dal comma 8, nonché al ricorso a strumenti finanziari derivati previsto dal comma 10, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 8 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.
14. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2003, è determinata nella misura del 3,50 per cento del valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale:
a) dalle piccole e medie imprese e dai liberi professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 446/1997, che presentino i seguenti requisiti:
1) alla data dell'1 gennaio 2003 abbiano la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale nell'ambito del territorio regionale;
2) se costituite in forma di impresa, rientrino per numero di dipendenti, fatturato annuo e totale di bilancio, nei parametri dimensionali di cui alla normativa di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese;
3) alla data dell'1 gennaio 2003 si avvalgano di personale dipendente con una soglia massima di tre dipendenti per i settori dell'industria e dell'artigianato e di due dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti; i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a cinque dipendenti per l'industria e l'artigianato e a tre dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti, con riguardo ai soggetti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nei comuni o parti di essi rientranti nelle zone omogenee <<B>> e <<C>> dei territori montani come classificate, ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 22 novembre 2000, n. 47;
4) nel corso dell'esercizio finanziario 2003, per i soli liberi professionisti, conseguano un volume di affari non superiore a 120.000 euro, per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003, determinino una base imponibile ai fini delle imposte sul reddito non superiore a 120.000 euro;
b) dalle società cooperative tenute all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi), e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio regionale.
15. Ai fini di cui al comma 14, lettera a), numero 3), sono considerati dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e coloro che sono assunti in apprendistato o con contratti di formazione e lavoro. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci - lavoratori delle società cooperative e i lavoratori in forza all'impresa sulla base di un contratto a tempo determinato.
16. I contribuenti di cui al comma 14 sono autorizzati a tener conto della riduzione d'aliquota disposta dal presente articolo ai fini del calcolo e dei conseguenti versamenti degli acconti IRAP relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003.
17. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano nei confronti dei contribuenti secondo la regola del "de minimis" stabilita dalla Commissione europea. A tal fine, qualora l'ammontare della differenza tra l'applicazione dell'aliquota ordinaria e quella ridotta stabilita dal comma 1, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la regola del "de minimis", comporti il superamento della soglia massima ivi prevista, i contribuenti sono tenuti a limitare il beneficio sino alla concorrenza di tale importo.
18. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 per il periodo d'imposta di cui al comma 14, sono tenuti a inoltrare al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti secondo la regola del "de minimis", anche ai fini della tenuta della banca dati di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
19. Al titolo della legge regionale 4/2000, dopo la parola <<(IRAP)>> sono aggiunte le seguenti: <<e altre disposizioni in materia tributaria>>.
20. All'articolo 9, della legge regionale 4/2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, altresì, l'affidamento dei rimborsi dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 446/1997.>>;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
21. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati in complessivi 848.099.356 euro, suddivisi in ragione di 27.908.000 euro per l'anno 2003, di 409.295.678 euro per l'anno 2004 e di 410.895.678 euro per l'anno 2005, relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessivi 117.433.548,46 euro, suddivisi in ragione di 62.891.917,99 euro per l'anno 2003, di 28.261.354,26 euro per l'anno 2004 e di 26.280.276,21 euro per l'anno 2005 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
22. L'importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d bis), - come aggiunta dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/2000, - della legge regionale 7/1999 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento dei bilanci medesimi:
a) fondo per le spese impreviste: complessivi 26.861.972,48 euro, suddivisi in ragione di 13.361.972,48 euro per l'anno 2003, di 5.500.000 euro per l'anno 2004 e di 8 milioni di euro per l'anno 2005;
b) fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: complessivi 24.100.000 euro, suddivisi in ragione di 12.800.000 euro per l'anno 2003, di 5.300.000 euro per l'anno 2004 e di 6 milioni di euro per l'anno 2005;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 206.024.368,44 euro, suddivisi in ragione di 180.024.368,44 euro per l'anno 2003, di 11 milioni di euro per il 2004 e di 15 milioni di euro per il 2005;
d) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 1.985.690,62 euro, suddivisi in ragione di 1.396.114,22 euro per l'anno 2003 e di 294.788,20 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
e) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-2001 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 4.400.988,57 euro, suddivisi in ragione di 1.669.270,33 euro per l'anno 2003 e di 1.365.859,12 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
f) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 14.880.040,47 euro, suddivisi in ragione di 4.960.013,49 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005;
g) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 13.684.228,44 euro, suddivisi in ragione di 6.842.114,22 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
h) fondo per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 4, comma 8 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), complessivi 30.105.474,46 euro, suddivisi in ragioni di 11.232.000 euro per l'anno 2003 e 9.436.737,23 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
i) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessivi 82.413.547,22 euro, suddivisi in ragione di 22.939.884,82 euro per l'anno 2003, di 29.636.734,55 euro per l'anno 2004, e 29.836.927,85 euro per l'anno 2005, di cui 42.936.520 euro suddivisi in ragione di 22.936.520 euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005, finanziati con contrazione di mutuo;
j) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito di imposta: di complessivi 30 milioni di euro suddivisi in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005.