LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2003
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Disposizioni in materia di enti locali)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
(3)
3. Per i sindaci e i presidenti di Provincia è prevista un'indennità, alla fine di ogni mandato, corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile, spettante per ogni anno di mandato. La stessa viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori. Tale indennità si intende a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.
4. All'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lettera k), sono soppresse le parole <<entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali)>>;
b) al comma 8, lettera i), sono soppresse le parole <<entro il rispettivo ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 10 della legge regionale 15/2001>>;
c)
i commi 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:
<<42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Ministero dell'interno per disciplinare le modalità di concessione al Ministero medesimo - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - di un contributo straordinario di 150.000 euro a sostegno della realizzazione di interventi di implementazione della dotazione di sistemi tecnologici della Questura di Pordenone funzionali all'attività di contrasto della criminalità nel territorio.
43. Il contributo è concesso ed erogato dalla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio per il sistema delle autonomie locali - in un'unica soluzione ed in via anticipata, sulla base della convenzione di cui al comma 42. Trova applicazione, quanto alle modalità di rendicontazione, che sarà effettuata dall'ufficio periferico del Ministero dell'interno competente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42, l'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.>>;

d) d) al comma 46, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
<<g) un esperto designato dalla Conferenza permanente degli Ordini dei dottori commercialisti del Friuli Venezia Giulia.>>.

5. In relazione al disposto di cui al comma 4, lettera c), nella unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 la denominazione del capitolo 1736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è sostituita con la seguente: <<Contributo straordinario al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza a sostegno della realizzazione di interventi di implementazione della dotazione di sistemi tecnologici della Questura di Pordenone funzionali all'attività di contrasto della criminalità nel territorio>>.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, commi 42 e 43, della legge regionale 1/2003, come modificati dal comma 4, lettera c), fanno carico alla unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 1736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 3/2002, dopo la parola <<bancari>> sono aggiunte le parole <<e/o assicurativi>>.
8. I consiglieri comunali e provinciali, in caso di violazione del diritto di accesso agli atti delle rispettive amministrazioni, riconosciuto loro dalle norme vigenti, possono fare istanza, in forma scritta, al Comitato di garanzia, per ottenere l'adempimento da parte dell'ente locale interessato. Il Comitato di garanzia, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, accertata la violazione del diritto di accesso, diffida l'ente interessato ad adempiere, fissando un termine non inferiore a cinque giorni. In caso di ulteriore inadempimento, il Comitato invia un commissario per il compimento degli adempimenti necessari. Dell'avvenuto intervento del Comitato di garanzia è data notizia a cura del Comitato stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli oneri del procedimento sono posti a carico dell'ente locale interessato.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 18/2004
2Comma 1 abrogato da art. 12, comma 34, lettera b), L. R. 17/2008
3Comma 2 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 12 dell'art. 3, L.R. 13/2002.