LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 90, L. R. 2/2006
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 92, L. R. 1/2007
3Comma 3 sostituito da art. 6, comma 30, lettera f), L. R. 22/2010
4Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 11/2011
5Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 11/2011
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 8, lettera h), L. R. 18/2011
7Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2012
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 2, L. R. 14/2012
9Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 2, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
12Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera aaa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.