LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

CAPO IV
 Incentivi a favore delle zone montane
Art. 21
 (Zone di svantaggio socio-economico)
1. Il territorio montano è classificato secondo tre zone di svantaggio socio-economico:
a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;
b) Zona B, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;
c) Zona C, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.

2. L'individuazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) altitudine;
b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
c) andamento demografico;
d) invecchiamento della popolazione;
e) numero delle imprese locali;
f) tasso di occupazione;
g) livelli dei servizi.

3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.
4. La Giunta regionale definisce le priorità di intervento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico ai fini della definizione dei criteri di concessione di incentivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 21, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 2, L. R. 26/2014
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 56, L. R. 25/2016
Art. 22
 (Attribuzioni in materia di riscaldamento domestico in montagna)
1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per l'attuazione di iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. Per tali finalità i Comprensori e le Province concedono contributi ai nuclei familiari residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:
a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008
Art. 23
 (Attribuzioni in materia di commercio)
1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per la concessione di aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto <<de minimis>> definito dalle norme comunitarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. I contributi sono concessi prioritariamente ai centri abitati posti nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi, inoltre, nell'ambito dei territori dei Comuni montani, ricompresi nelle zone B e C di cui al comma 2, contributi ai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 77, L. R. 14/2012
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 72, L. R. 27/2012
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 10, L. R. 23/2013
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 8/2014
Art. 24
 (Attribuzioni in materia di turismo alpino)
1. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste esercitano funzioni relative agli interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.