LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 43
1. Al comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigiane del Carso), le parole: <<la Comunità montana del Carso è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province di Gorizia e di Trieste, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate>>.
2. Al comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 16/1992, le parole: <<dalla Comunità montana del Carso>> e le parole: <<dalla Comunità stessa>> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: <<dalle Province di Gorizia e di Trieste>> e dalle parole: <<dalle Province stesse>>.
2 bis. I fondi di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16/1992, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 agosto 2002 , n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), non sono stati ancora impegnati, possono essere utilizzati dalla Provincia di Trieste per interventi diretti nel settore zootecnico, in particolare per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento delle stalle e relativi annessi.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 39, L. R. 1/2004