LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 33
 (Adempimenti contabili)
1. Al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2003 da parte dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste, i commissari straordinari delle Comunità montane adottano un preconsuntivo della gestione commissariale e della situazione provvisoria dei rapporti giuridici attivi e passivi e lo trasmettono ai Presidenti dei Comprensori montani, nominati ai sensi dell'articolo 31, comma 4, alle Province di Gorizia e di Trieste e alla Regione entro il 31 marzo 2003.
2. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste provvedono all'assestamento delle previsioni di bilancio ad avvenuta conclusione della fase liquidatoria delle soppresse Comunità montane, sulla base delle risultanze definitive dei relativi bilanci di liquidazione e della gestione commissariale presentati all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre 2003.
3. Le Province di Gorizia e di Trieste tengono conto dei preconsuntivi di cui al comma 1 nei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio di previsione per l'anno 2003.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.