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Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 32
 (Successione alla Comunità montana del Carso da parte delle Province)
1. A partire dall'1 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, le Province di Gorizia e Trieste esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 5.
2. Le Province di Gorizia e di Trieste subentrano alla Comunità montana del Carso nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi e patrimoniali, ivi compresi i rapporti di impiego, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, e stabiliscono d'intesa l'assegnazione del personale e la suddivisione delle risorse non frazionabili.
3. Il personale assunto dalla Comunità montana del Carso in applicazione dell'articolo 55, comma 8, della legge regionale 42/1996, e trasferito alle Province di Gorizia e di Trieste ai sensi del comma 2, è comandato dalle rispettive Amministrazioni provinciali presso i Comuni gestori, in forma singola o associata, delle riserve.
4. Il comando di cui al comma 3 è attuato sulla base di apposite intese, anche con riferimento agli oneri finanziari, fra Comuni interessati, Province e Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.