LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi
130.01 - Comuni e Province
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.00 - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
210.01 - Agricoltura

Art. 9
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del project financing per la realizzazione di opere pubbliche l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una apposita convenzione con la Friulia SpA - Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia per fornire la necessaria assistenza tecnica alle Amministrazioni pubbliche interessate.
2. La Friulia SpA è autorizzata a partecipare al capitale di rischio, al finanziamento o in garanzia nelle operazioni di project financing.
3. La Friulia SpA è autorizzata a promuovere e a partecipare ai fondi chiusi finalizzati allo sviluppo di settori innovativi.
4. La Friulia SpA è autorizzata ad operare, anche attraverso società controllate, per ricercare garanzie nazionali ed internazionali destinate ad attenuare il rischio operativo dell'attività di garanzia esercitata tramite il Congafi, nonché per fornire direttamente garanzie e controgaranzie ai Congafi e alle imprese.
5. Le prestazioni di garanzie alle attività di investimento e finanziamento previste dall'articolo 134, comma 18, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come modificato dall'articolo 8, comma 18, della legge regionale 4/2001, sono estese all'intera area di competenza della Finest SpA - Società finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'Est europeo.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la modifica dello Statuto della Friulia SpA sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5.
7. Al fine di favorire le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, presso la Finest SpA un fondo speciale con contabilità separata la cui gestione è affidata alla predetta società. Al fondo fanno carico le spese dirette, connesse e conseguenti all'attuazione degli interventi relativi al mandato conferito.
8. Ai fini di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale stipula con Finest SpA una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per il conferimento del mandato, la definizione delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione dello stesso. L'attività esecutiva e di controllo concernente gli interventi a carico del fondo è delegata, nella sua veste di mandataria, alla Finest SpA, che la esercita attraverso i suoi organi sociali. La Giunta regionale esercita attraverso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali la vigilanza sulla gestione del fondo.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 751 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10.L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione economica internazionale - Informest per lo sviluppo delle attività in favore del territorio della regione Friuli Venezia Giulia al fine dell’internazionalizzazione verso i Paesi dell’Est Europa e per l’attuazione delle politiche di sviluppo dell’Unione Europea.
11. 
( ABROGATO )
(3)
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere le funzioni di autorità di gestione e pagamento per gli interventi relativi al programma di iniziativa comunitaria Interreg III per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001 secondo le modalità convenute con le amministrazioni partners del programma e le disposizioni comunitarie.
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
(5)
16. Al fine di attuare l'iniziativa comunitaria Interreg III di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 per il periodo di programmazione 2000-2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Società finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'Est europeo Finest SpA una convenzione per l'affidamento di incarichi di assistenza tecnica. Con la convenzione sono definiti il programma delle attività, nonché le modalità di attuazione.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 729 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo alla Rai al fine di consentire la realizzazione di alcuni interventi atti a garantire la copertura del segnale di Raitre in determinate specifiche aree attualmente scoperte.
19. L'intervento di cui al comma 18 deve essere preferibilmente rivolto alle zone montane e comunque nell'ambito di una equilibrata ripartizione territoriale.
20. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 18 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) del Friuli Venezia Giulia.
21. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per 1'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.3.1.1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 415 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Rai e con altre emittenti televisive e radiofoniche, per le trasmissioni giornalistiche o per programmi in friulano, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali.
23. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzata la spesa di 77.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 417 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare specifiche iniziative dedicate, in occasione dell'anno internazionale della montagna, all'approfondimento e alla diffusione delle tematiche relative alla realtà sociale ed economica delle zone montane, con particolare riferimento all'attuazione della Convenzione delle Alpi, anche attraverso attività finalizzate a porre a confronto situazioni ed esperienze di territori appartenenti ad altre regioni, italiane e straniere.
25. Per le finalità di cui al comma 24 la Giunta regionale definisce le iniziative da finanziare e individua i soggetti coinvolti nell'organizzazione delle medesime, anche attraverso la costituzione di un Comitato promotore.
26. Per le finalità previste dal comma 24, è autorizzata la spesa di 129.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.14.1.73 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1049 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Al fine di valorizzare la professionalità del personale con funzioni dirigenziali anche in relazione a un riassetto generale dell'ordinamento regionale, l'Amministrazione regionale organizza interventi formativi volti allo sviluppo del management.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Per gli oneri relativi all'esercizio del mandato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.1350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1512 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 e i commi 133, 134, 135 e 136 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono abrogati.
31. 
( ABROGATO )
32. In via straordinaria ed eccezionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) gli oneri sostenuti nell'anno 2000 per lo svolgimento dell'attività delegata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, non già rimborsati in applicazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 11/2000.
33. Gli oneri derivanti dal comma 32 sono a carico dell'unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 925 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. 
( ABROGATO )
35. 
( ABROGATO )
36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. 
( ABROGATO )
41. 
( ABROGATO )
42. 
( ABROGATO )
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45.
All'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 13/2000, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. In attuazione della deliberazione giuntale di cui al comma 2 la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvede alla stipulazione di appositi contratti, sentite le Direzioni regionali o i Servizi autonomi destinatari delle collaborazioni.>>.

47. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge regionale 9/1999 è autorizzata la spesa complessiva di 2.010.000 euro, suddivisa in ragione di 670.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 605 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. La Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane.
49. Le spese di cui al comma 48 possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale, di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.
50. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. 
( ABROGATO )
(8)
52. 
( ABROGATO )
(9)
53. 
( ABROGATO )
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2001, n. 3, a erogare ai Comuni e alle Province titolari di contratto di servizio di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che ne abbiano fatto richiesta nei termini di legge, l'importo derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai contratti medesimi nei limiti del ristoro effettuato dallo Stato alla Regione.
54 bis. Agli oneri di cui al comma 54 si fa fronte con le risorse accertate in entrata a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 1120 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Restituzione dallo Stato dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio di trasporto pubblico locale decreto legislativo 19.11.1997 n. 422 " nella misura e per gli importi certificati a consuntivo dalle Province e dai Comuni in merito ai maggiori oneri effettivamente sostenuti ogni anno in esecuzione dei contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.
55. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 53.1.25.1.2900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3981 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56.
All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire a titolo gratuito su beni immobili compresi nel patrimonio disponibile regionale diritti reali di servitù e di superficie a favore dei soggetti e con gli obblighi di utilizzo di cui al comma 1.>>.

57. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 57/1971, dopo le parole <<di cui al comma 1>> sono aggiunte le parole <<e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis>>.
58. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 57/1971, dopo le parole <<dei beni trasferiti>> sono aggiunte le parole <<e dei diritti reali costituiti>>.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà a titolo gratuito agli Enti di culto territorialmente competenti i beni immobili adibiti a chiesa e le relative aree pertinenziali.
60. Il trasferimento in proprietà dei beni di cui al comma 59 è attuato con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
61. Il verbale di consegna e il decreto di cui al comma 60 costituiscono titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprietà degli immobili trasferiti.
62. 
( ABROGATO )
63. All'articolo 30, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, le parole <<non superiore a lire 50.000>> sono sostituite dalle parole <<non superiore a 50 euro >>.
64. All'articolo 35, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, dopo la parola <<comodataria>> sono aggiunte le seguenti <<o locataria>>.
65. Qualora in sede di conversione in euro ai sensi dell'articolo 7, comma 17, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 relativi a quote vincolate si verifichi uno scostamento tra gli stanziamenti di entrata e quelli di spesa correlati, gli stanziamenti delle unità previsionali di base/capitoli di entrata sono variati dell'importo necessario a ridurre a zero detto scostamento rispetto al correlato stanziamento di spesa. In relazione a detta disposizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 è iscritto lo stanziamento complessivo di 0,28 euro suddiviso in ragione di 0,07 euro per l'anno 2002, 0,06 euro per l'anno 2003, 0,02 euro per l'anno 2004, 0,08 euro per l'anno 2005, 0,02 euro per l'anno 2007, 0,01 euro per l'anno 2008, 0,01 euro per l'anno 2009, 0,01 euro in riduzione per l'anno 2012, 0,01 euro per l'anno 2013 e 0,01 euro per l'anno 2015.
66. Al fine di assicurare la copertura finanziaria dell'eventuale maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 7, comma 18, della legge regionale 23/2001, è autorizzata la spesa di 5 euro per ciascuna componente, comunque identificata, dello stanziamento di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio citato, con riferimento a tutti i capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nei quali ciascuna unità previsionale di base è disaggregata, per un ammontare complessivo di 47.660 euro, suddiviso in ragione di 7.975 euro per l'anno 2002, 7.385 euro per l'anno 2003, 4.335 euro per l'anno 2004, 4.020 euro per l'anno 2005, 3.635 euro per l'anno 2006, 3.325 euro per l'anno 2007, 2.950 euro per l'anno 2008, 2.645 euro per l'anno 2009, 2.250 euro per l'anno 2010, 1870 euro per l'anno 2011, 1.475 euro per l'anno 2012, 1.270 euro per l'anno 2013, 1.065 euro per l'anno 2014, 890 euro per l'anno 2015, 735 euro per l'anno 2016, 580 euro per l'anno 2017, 470 euro per l'anno 2018, 335 euro per l'anno 2019, 205 euro per l'anno 2020, 120 euro per l'anno 2021, 55 euro per l'anno 2022, 20 euro per l'anno 2023, 15 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 10 euro per l'anno 2026 e 5 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ad avvenuta conversione in euro degli importi monetari ai sensi dell'articolo 7, comma 17, della legge regionale 23/2001, l'eventuale stanziamento residuale della spesa autorizzata con il presente comma resta autorizzato per le specifiche finalità di ciascun capitolo di spesa.
67. Corrispondentemente all'autorizzazione di spesa disposta con il comma 66 a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa ivi citato, relativi all'iscrizione nel bilancio regionale di quote vincolate, è disposta l'iscrizione di pari corrispondente stanziamento in euro sui correlati capitoli/unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico/bilancio, per un ammontare complessivo di 4.175 euro suddiviso in ragione di 945 euro per l'anno 2002, 750 euro per l'anno 2003, 510 euro per l'anno 2004, 425 euro per l'anno 2005, 335 euro per l'anno 2006, 245 euro per l'anno 2007, 175 euro per l'anno 2008, 165 euro per l'anno 2009, 125 euro per l'anno 2010, 105 euro per l'anno 2011, 85 euro per l'anno 2012, 80 euro per l'anno 2013, 70 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, 50 euro per l'anno 2016, 20 euro per l'anno 2017 e 10 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'eventuale quota di stanziamento così iscritta che risultasse eccedente rispetto all'assegnazione disposta graverà sul bilancio regionale in sede di accertamento dell'assegnazione medesima.
68. Al fine di consentire il pagamento di ogni eventuale quota di residuo passivo non coperta finanziariamente dal rispettivo impegno di spesa, ovvero di ogni eventuale quota di impegno assunto a fronte di competenza derivata dall'esercizio precedente non coperta finanziariamente dal rispettivo impegno di spesa a causa dello scostamento in eccesso delle prime rispetto al secondo in relazione alla conversione in euro, è istituito, relativamente a ciascuna rubrica dei bilanci citati, con riferimento a ciascun Servizio delle Direzioni ad esse relative, che si presume gestore di spesa in conto residui per l'anno 2002, un fondo destinato all'imputazione diretta del pagamento medesimo.
69. In relazione al disposto di cui al comma 68 è autorizzata la spesa di 100 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico di ciascuna unità previsionale di base/capitolo relativi al fondo istituito ai sensi della disposizione medesima nei citati bilancio/documento tecnico allo stesso allegato, per un ammontare complessivo di 29.100 euro suddiviso in ragione di 9.700 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.
70. In relazione all'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 19, della legge regionale 23/2001 gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 interessati dalla disposizione medesima sono complessivamente variati dell'importo di 0,09 euro suddivisi in ragione di 0,02 euro in riduzione per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2005 e 2006, 0,02 euro in aumento per l'anno 2009, 0,01 euro in aumento per l'anno 2010 e 0,02 euro in diminuzione per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e gli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci/documento tecnico sono variati dell'importo di 0,02 euro in aumento per l'anno 2002, dell'importo di 0,01 euro in aumento per l'anno 2003 e dell'importo di 0,03 euro in aumento per l'anno 2004.
71. In via di interpretazione autentica la locuzione "sede adeguata" di cui all'articolo 2, primo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, deve intendersi riferita ai locali assegnati stabilmente ai gruppi consiliari, nonché ad ogni altro locale di proprietà della Regione, anche in sede diversa da quella del Consiglio regionale, del quale la Presidenza del Consiglio stesso abbia acquisito la disponibilità per l'assolvimento di esigenze temporanee dei gruppi consiliari medesimi.
72.
All'articolo 2 della legge regionale 52/1980, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
<<L'utilizzazione, da parte dei gruppi consiliari, di locali di proprietà regionale diversi da quelli di cui al primo comma, anche esterni alla sede del Consiglio regionale, per l'assolvimento di esigenze temporanee connesse all'attività istituzionale, non comporta alcun onere a loro carico.>>.

73. In via di interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, tra gli oneri connessi con le opere necessarie per la realizzazione del Museo della Coltelleria da parte del Comune di Maniago e per la ristrutturazione del complesso denominato "Villa Dora" di San Giorgio di Nogaro, sono comprese anche le spese per gli arredi e per le attrezzature.
74. Il finanziamento previsto dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 2/2000, per la parte non riservata al Comune di Ovaro dall'articolo 7 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, è disposto a favore del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, in luogo dell'Agenzia per lo sviluppo della montagna - Agemont SpA.
75. Le previsioni programmatiche già adottate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, si intendono riferite al Consorzio indicato al comma 74, per la parte non riservata al Comune di Ovaro.
76. 
( ABROGATO )
77. 
( ABROGATO )
78. 
( ABROGATO )
79. 
( ABROGATO )
80. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 79 sono a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1489 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
81. All'articolo 5, comma 116, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le parole <<quindici anni>> sono sostituite dalle parole <<dieci anni>>.
82.
All'articolo 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Gli interessi maturati sul fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce l'allocazione di tali risorse nell'ambito degli interventi previsti dal Docup obiettivo 2 2000-2006 quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.>>.

83. I capitoli 515, 599 e 668, nonché i capitoli istituiti ai sensi del comma 69, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'Elenco 1 - "Spese obbligatorie" annesso al documento tecnico precitato.
84. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 14 da art. 5, comma 1, L. R. 13/2002
2Comma 20 sostituito da art. 6, comma 15, L. R. 13/2002
3Comma 11 abrogato da art. 7, comma 7, L. R. 23/2002
4Comma 14 abrogato da art. 8, comma 66, L. R. 1/2003
5Comma 15 abrogato da art. 8, comma 66, L. R. 1/2003
6Parole aggiunte al comma 22 da art. 8, comma 20, L. R. 1/2003
7Parole soppresse al comma 22 da art. 8, comma 20, L. R. 1/2003
8Comma 51 abrogato da art. 8, comma 25, L. R. 1/2003
9Comma 52 abrogato da art. 8, comma 25, L. R. 1/2003
10Comma 53 abrogato da art. 8, comma 25, L. R. 1/2003
11Comma 48 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 18/2004
12Comma 76 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
13Comma 31 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
14Comma 77 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
15Comma 78 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
16Comma 76 abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
17Comma 38 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 14/2008 , a decorrere dall'1 giugno 2009, come stabilito dall'art. 18, c. 1 della medesima L.R. 14/2008.
18La decorrenza 1 giugno 2009 è posposta all' 1 gennaio 2010, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 3, L.R. 8/2009.
19La decorrenza è ulteriormente posposta al 30 settembre 2010, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 14, comma 5, lett. b), L.R. 24/2009.
20La decorrenza è ulteriormente posposta all' 1 settembre 2011, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. b), L.R. 12/2010.
21Parole aggiunte al comma 54 da art. 5, comma 31, L. R. 12/2009
22La decorrenza 1 settembre 2011 è ulteriormente posposta all'1 settembre 2012, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 24, lett. b), L.R. 11/2011.
23Comma 34 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
24Comma 35 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
25Comma 36 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
26Comma 37 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
27Comma 39 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
28Comma 40 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
29Comma 41 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
30Comma 42 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
31Comma 43 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
32Comma 44 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
33Comma 54 bis aggiunto da art. 4, comma 98, L. R. 14/2012
34Integrata la disciplina del comma 7 da art. 12, comma 16, L. R. 22/2010 nel testo modificato da art. 5, comma 55, L. R. 5/2013
35Parole sostituite al comma 54 da art. 5, comma 16, L. R. 20/2015
36Comma 79 abrogato da art. 54, comma 1, lettera qq), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
37Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 5, L. R. 13/2019 . Il Fondo è soppresso dalla data di entrata in vigore della L.R. 13/2019.
38Parole sostituite al comma 10 da art. 13, comma 11, L. R. 13/2019
39Comma 62 abrogato da art. 64, comma 1, lettera l), L. R. 20/2021
40Parole aggiunte al comma 10 da art. 1, comma 1, L. R. 8/2022