LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi
130.01 - Comuni e Province
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.00 - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 21.906.698.682,76 euro, suddivisi in ragione di 7.638.388.527,87 euro per l'anno 2002, di 7.160.903.630,81 euro per l'anno 2003 e di 7.107.406.524,08 euro per l'anno 2004, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963, e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel triennio 2002-2004 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 733.142.674,16 euro suddivisi in ragione di 248.654.248,86 euro per l'anno 2002, di 258.003.456,21 euro per l'anno 2003 e di 226.484.969,09 euro per l'anno 2004.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2002 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 248.654.248,86 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2002 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per l'anno 2001 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, entro l'ammontare massimo di 79.792.590,91 euro corrispondenti a lire 154.500 milioni.
5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 144/1989;
b) durata non superiore ai quindici anni.
6. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2 nel triennio 2002-2004 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di 248.654.248,86 euro per l'anno 2002.
7. Per le finalità di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2002 un protocollo d'intesa con la Cassa depositi e prestiti per l'accesso al credito della medesima per complessivi 248.654.248,86 euro. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 6 hanno durata non superiore ai quindici anni.
8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, è autorizzato, nel triennio 2002-2004, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, fino all'importo di 248.654.248,86 euro, nell'ambito del programma EMTN depositato presso la Borsa del Lussemburgo, nonché dell'importo di cui al comma 4, nella misura massima di 79.792.590,91 euro corrispondenti a lire 154.500 milioni.
9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile;
b) garanzia di sottoscrizione a fermo dell'intero ammontare nominale di emissione;
c) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a 3 o a 6 mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore ad un punto percentuale annuo;
d) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;
e) durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 15 anni;
f) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un'unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l'ammortamento periodico.
10. Ai fini dell'ottimizzazione della posizione debitoria della Regione in attuazione dell'articolo 8, comma 101, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, l'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è autorizzata a modificare, totalmente o parzialmente, il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale che in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati con le forme contrattuali in uso prevalente nel mercato (Accordo ISDA - International Swaps & Derivatives Association).
11. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alle emissioni di BOR previste dal comma 8, nonché al ricorso a strumenti finanziari derivati previsto dal comma 10, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 8 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare progetti di dismissione di beni appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione attraverso operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni medesime.
14. I beni immobili oggetto di dismissione, ai sensi del comma 13, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
15. 
( ABROGATO )
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere ai sensi del comma 12 sui titoli emessi e sui finanziamenti reperiti dalle società di cui al comma 15. I casi, i termini e le condizioni di tali garanzie sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
17. I beni immobili individuati ai sensi del comma 14 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società di cui al comma 15 con verbali di consegna approvati con decreti del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio. I verbali di consegna e i decreti suddetti costituiscono titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprietà degli immobili trasferiti. Con lo stesso decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, sono determinati:
a) il prezzo iniziale che la società corrisponde a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che la società realizza per finanziare il pagamento del prezzo; all'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina e tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione;
c) l'immissione della società nel possesso dei beni immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;
e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.
18. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti, ai sensi del comma 17, i gestori degli stessi, individuati ai sensi dello stesso comma 17, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti e a proprie spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, in via preferenziale, l'attività di gestione di cui al comma 17, lettera d), alla società costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.
20. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative volte alla valorizzazione degli immobili individuati ai sensi del comma 14.
21. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la compartecipazione degli enti interessati dal procedimento al ricavato dalla rivendita degli immobili valorizzati.
22. Alle attività di dismissione predette sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 410/2001.
23. L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e le Aziende per i servizi sanitari e ospedaliere della Regione trasferiscono in proprietà alla Regione i beni immobili non più utilizzabili per i propri fini istituzionali ai fini della loro alienazione ai sensi del comma 13.
23 bis. Limitatamente agli immobili di proprietà delle Aziende per i servizi sanitari e ospedaliere, i Comuni sul cui territorio sono situati i beni oggetto del trasferimento possono esercitare diritto di prelazione ai fini dell'acquisto oppure, subordinatamente all'utilizzo per finalità socio-assistenziali, ai fini della concessione in comodato d'uso. Il diritto di prelazione si esercita mediante l'approvazione di una delibera consiliare con cui, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera di cui al comma 24, si dispone di procedere all'acquisto dell'immobile o al suo utilizzo per finalità esclusivamente socio-assistenziali.
24. I beni di cui al comma 23 sono individuati con delibere degli organi di amministrazione dell'Ente e delle Aziende suddetti.
25. Il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni di cui al comma 23 è autorizzato con deliberazione della Giunta regionale ed è attuato con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
26. Il verbale di consegna e il decreto di cui al comma 25 costituiscono titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprietà degli immobili trasferiti.
27. L'Amministrazione regionale stipula con l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e con le Aziende per i servizi sanitari e ospedaliere della Regione apposite convenzioni ai fini della salvaguardia delle rispettive situazioni patrimoniali conseguenti alla vendita dei beni trasferiti.
27 bis. All'attuazione di quanto disposto dal comma 27, l'Amministrazione regionale provvede anche mediante trasferimento alle Aziende ivi citate delle somme derivanti dal ricavo della vendita degli immobili già di proprietà delle Aziende stesse inseriti nell'operazione di cartolarizzazione.
27 ter. I trasferimenti di cui al comma 27 bis possono essere erogati in via anticipata rispetto alla chiusura dell'operazione, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia). Le somme trasferite sono impiegate dalle Aziende stesse per interventi di investimento.
28. L'amministrazione regionale è autorizzata ad alienare i fondi rustici dell'azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado, nonché quelli situati in Comune di San Quirino e Fontanafredda, già di proprietà dell'Ente nazionale tre Venezie. Le condizioni per l'acquisto vengono fissate con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, e tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per le aziende agricole entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
29. I beni immobili di cui al comma 28 sono alienati secondo i seguenti criteri di priorità:
a) ai conduttori in affitto;
b) ad imprenditori agricoli a titolo principale residenti da almeno due anni nei comuni in cui sono ubicati i beni medesimi con preferenza ai giovani agricoltori, di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e come individuati dal Piano regionale di sviluppo rurale, compresi quelli che acquisiscono i requisiti entro due anni;
c) ad imprenditori agricoli a titolo principale, residenti da almeno due anni nella regione Friuli Venezia Giulia.
29 bis. L'alienazione dei beni indicati al comma 28 ai soggetti di cui al comma 29, è affidata all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), con sede in Roma, che vi provvede, ai sensi del comma 28 medesimo, previo acquisto dalla Regione al valore determinato secondo le procedure tecnico-estimative previste in attuazione del regime di aiuto di Stato n. N 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea di cui alla nota SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001.
29 ter. Qualora i beni di cui al comma 28 siano costituiti in corpi fondiari di scarsa ampiezza, comunque non superiori a sei ettari, l'alienazione ai soggetti di cui al comma 29 è affidata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali anche mediante trattativa privata.
30. All'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, come modificato dall'articolo 10, commi 6, 7, e 8, della legge regionale 13/2000, i commi 9, 10, 11, 11 bis, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.
31. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati in complessivi 733.279.408 euro, suddivisi in ragione di 14.199.408 euro per l'anno 2002 e di 359.540.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessivi 138.438.562,31 euro, suddivisi in ragione di 31.232.469,42 euro per l'anno 2002, di 54.770.671,42 euro per l'anno 2003 e di 52.435.421,47 euro per l'anno 2004 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
32. L'importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d bis), come aggiunta dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/2000, della legge regionale 7/1999, resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) fondo per le spese impreviste: complessivi 22.385.000 euro, suddivisi in ragione di 9.795.000 euro per l'anno 2002, di 4.795.000 euro per l'anno 2003 e di 7.795.000 euro per l'anno 2004;
b) fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: complessivi 23.245.483,46 euro, suddivisi in ragione di 13.245.483,46 euro per l'anno 2002, di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 62 milioni di euro, suddivisi in ragione di 38 milioni di euro per l'anno 2002, di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 14 milioni di euro per l'anno 2004;
d) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 4.188.342,66 euro, suddivisi in ragione di 1.396.114,22 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004;
e) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-2001 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 15.510.342,66 euro, suddivisi in ragione di 6.272.114,22 euro per l'anno 2002 ed 4.619.114,22 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004;
f) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 20.526.342,66 euro, suddivisi in ragione di 6.842.114,22 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004;
g) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 6.842.114,22 euro per l'anno 2004;
h) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessivi 80.869.220,50 euro, suddivisi in ragione di 25.307.616,54 euro per l'anno 2002, di 25.418.745,32 euro per l'anno 2003 e di 30.142.858,64 euro per l'anno 2004, di cui 44.275.969,16 euro, suddivisi in ragione di 21.339.449,16 euro per l'anno 2003, di 22.936.520 euro per l'anno 2004, finanziati con contrazione di mutuo;
i) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito di imposta: di complessivi 20 milioni di euro suddivisi in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004.
Note:
1Comma 23 bis aggiunto da art. 12, comma 22, L. R. 13/2002
2Comma 27 bis aggiunto da art. 7, comma 14, L. R. 23/2002
3Parole aggiunte al comma 16 da art. 7, comma 7, L. R. 14/2003
4Integrata la disciplina del comma 23 bis da art. 7, comma 15, L. R. 14/2003
5Comma 29 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 15/2003
6Parole soppresse al comma 28 da art. 7, comma 46, L. R. 1/2004
7Parole sostituite al comma 28 da art. 7, comma 46, L. R. 1/2004
8Parole aggiunte al comma 23 da art. 3, comma 1, L. R. 19/2004
9Parole aggiunte al comma 23 bis da art. 3, comma 1, L. R. 19/2004
10Parole aggiunte al comma 27 da art. 3, comma 1, L. R. 19/2004
11Comma 27 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 19/2004
12Integrata la disciplina del comma 13 da art. 7, comma 62, L. R. 1/2005
13Comma 29 ter aggiunto da art. 1, comma 12, L. R. 1/2007
14Comma 15 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ss), L. R. 10/2012