LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

CAPO II
 Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia
Art. 20
 (Associazione dei Consorzi di bonifica)
1. Fra tutti i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale può essere costituita l'Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Associazione.
2. L'Associazione è struttura stabile di diritto pubblico per la gestione in via esclusiva di servizi in comune, con l'obiettivo di conseguire economie di spesa attraverso la razionalizzazione delle attività dei Consorzi aderenti e la soppressione degli analoghi servizi presenti nei Consorzi medesimi.
3. Le spese di funzionamento dell'Associazione sono a carico dei Consorzi di bonifica aderenti.
4. Ad avvenuta dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività dell'Associazione con un contributo pari al 70 per cento delle spese ammissibili per il primo anno, al 50 per cento per il secondo anno, al 30 per cento per il terzo anno e al 20 per cento per il quarto e quinto anno di esercizio. Le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali, l'acquisto di attrezzature da ufficio, inclusi il materiale e i programmi informatici, i costi di esercizio, le spese legali e amministrative.
Art. 20 bis
 (Gestione dei servizi comuni)
1. In un'ottica di futura razionalizzazione dei comprensori di bonifica, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e il conseguimento di economie di spesa, l'Associazione attua, in via prioritaria, il processo di consolidamento e di unificazione delle seguenti attività:
a) gestione delle problematiche retributive e contributive del personale dipendente;
b) esazione dei tributi consortili;
c) gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;
d) gestione delle pratiche in materia urbanistica;
e) gestione del catasto consortile;
f) gestione delle procedure espropriative;
g) procedure in capo all'Ufficiale rogante;
h) gestione del Sistema informativo territoriale (S.I.T);
i) acquisizione e gestione delle coperture assicurative;
j) espletamento e gestione delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori pubblici;
k) acquisti di beni, forniture e servizi;
l) progettazione di grandi opere;
m) certificazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza;
n) gestione dei rifiuti;
o) semplificazione del sistema elettorale dei Consorzi associati.
1 bis. Con provvedimento dell'Associazione, le funzioni di Ufficiale rogante e di autorità espropriante dei Consorzi di bonifica aderenti possono essere conferite a un unico funzionario.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 2, L. R. 16/2012
3Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 123, lettera b), L. R. 27/2014
Art. 21
 (Organi e statuto dell'Associazione)
1. Sono organi dell'Associazione:
a) il Consiglio;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori legali.
(1)
2. Il Consiglio dell'Associazione è composto dai legali rappresentanti dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato presso il Consorzio del quale sono legali rappresentanti. Al Consiglio competono tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione dell'Associazione.
3. Il Consiglio dell'Associazione nomina nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza del suo mandato presso il Consorzio del quale è legale rappresentante.
4. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e dura in carica cinque anni. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dell'Associazione. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.
5. Lo statuto dell'Associazione è adottato con il voto favorevole unanime dei componenti il Consiglio ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
6. Nello statuto dell'Associazione sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni della medesima, le norme del relativo funzionamento, i poteri dei suoi organi e le modalità del loro esercizio. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 5.
7. Per la disciplina dei controlli si rinvia a quanto previsto dagli articoli 22 e 23.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Comma 4 sostituito da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3Parole soppresse al comma 7 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014