LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 28 ante
 (Fissazione termini)
1. I termini di presentazione dei progetti relativi a interventi la cui realizzazione è stata affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica nel corso degli anni 2007 e 2008 sono fissati al 31 dicembre 2017.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 63, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 82, comma 1, L. R. 21/2013
3Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 20, L. R. 33/2015