LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 20 bis
 (Gestione dei servizi comuni)
1. In un'ottica di futura razionalizzazione dei comprensori di bonifica, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e il conseguimento di economie di spesa, l'Associazione attua, in via prioritaria, il processo di consolidamento e di unificazione delle seguenti attività:
a) gestione delle problematiche retributive e contributive del personale dipendente;
b) esazione dei tributi consortili;
c) gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;
d) gestione delle pratiche in materia urbanistica;
e) gestione del catasto consortile;
f) gestione delle procedure espropriative;
g) procedure in capo all'Ufficiale rogante;
h) gestione del Sistema informativo territoriale (S.I.T);
i) acquisizione e gestione delle coperture assicurative;
j) espletamento e gestione delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori pubblici;
k) acquisti di beni, forniture e servizi;
l) progettazione di grandi opere;
m) certificazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza;
n) gestione dei rifiuti;
o) semplificazione del sistema elettorale dei Consorzi associati.
1 bis. Con provvedimento dell'Associazione, le funzioni di Ufficiale rogante e di autorità espropriante dei Consorzi di bonifica aderenti possono essere conferite a un unico funzionario.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 2, L. R. 16/2012
3Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 123, lettera b), L. R. 27/2014