LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 19
 (Statuto)
1. Lo statuto consortile è adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei delegati.
2. Nello statuto del Consorzio di bonifica sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni dell'ente, le norme del relativo funzionamento, i poteri degli organi consortili, le modalità del loro esercizio, il regolamento elettorale, le cause di ineleggibilità e incompatibilità vigenti per gli amministratori consortili ed eventuali poteri sostitutivi.
3. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 1.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 11/2014