LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 17
 (Collegio dei revisori legali)
1. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dei delegati.
1 bis. L'incarico di revisore presso il medesimo Consorzio non può essere conferito per più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a due anni.
2. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3Comma 1 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
4Parole sostituite al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
5Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 56, comma 3, L. R. 11/2014