LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 14
 (Fasce di contribuenza, distretti e sezioni elettorali)
1. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto consortile, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, costituenti sezioni elettorali.
2. Il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio che indica i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.
3. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, il Consorzio può prevedere nello statuto la suddivisione del comprensorio stesso in distretti elettorali aventi caratteristiche omogenee nei riguardi dei consorziati.
4. Qualora il Consorzio provveda all'istituzione dei distretti, è assicurata per ognuno di essi l'elezione di almeno un rappresentante per fascia di contribuenza.
5. Alle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 1, è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere suddivisi per distretto.
6. I delegati eventualmente non attribuiti a una sezione, perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 5.
7. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione ed eventualmente distretto per distretto, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
8. Le liste dei candidati sono presentate da non meno di venti consorziati aventi diritto al voto della sezione oppure da almeno il 10 per cento dei consorziati aventi diritto al voto.
8 bis. Presso ciascun seggio elettorale di ciascuna sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente.
8 ter. Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della lista di candidati presentata per la relativa sezione e sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione al Consorzio che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli presidenti, prima dell'inizio della votazione.
8 quater. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.
9. Alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei delegati spettanti alla sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il 10 per cento dei voti espressi. In difetto, l'intera rappresentanza è attribuita alla lista maggioritaria. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
10. L'elezione del Consiglio dei delegati è valida qualora sia raggiunto il 15 per cento degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il 20 per cento della contribuenza relativa agli immobili censiti nel catasto terreni. Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale con cui, su proposta dell’Assessore all’agricoltura, è disposto l’annullamento delle elezioni. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, la Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4.
11. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte e, entro il medesimo termine, sono pubblicati per trenta giorni agli albi dei Comuni del comprensorio, all'albo consortile e sul sito internet del Consorzio.
12. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dei verbali all'albo consortile ai sensi del comma 11.
13. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 12, la Giunta regionale decide sui ricorsi con deliberazione su proposta dell'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale. In caso di una o più richieste di elementi istruttori il predetto termine può essere sospeso complessivamente fino a un massimo di sessanta giorni. La proposizione del ricorso non impedisce la ricostituzione degli organi consortili in base agli esiti delle operazioni elettorali rappresentati nei verbali di cui al comma 11.
13 bis. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, è disposto l'annullamento d'ufficio delle elezioni o delle operazioni dei seggi interessati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale. In caso di annullamento delle elezioni si provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4.
Note:
1Parole aggiunte al comma 10 da art. 12, comma 14, L. R. 12/2003
2Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 48, lettera b), L. R. 23/2013
3Comma 8 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 10/2014
4Comma 8 ter aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 10/2014
5Comma 8 quater aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 10/2014
6Parole sostituite al comma 10 da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
7Comma 11 sostituito da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
8Comma 12 sostituito da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
9Comma 13 sostituito da art. 49, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
10Comma 13 bis aggiunto da art. 49, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 2, L. R. 11/2014
12Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 124, lettera a), L. R. 27/2014
13Parole aggiunte al comma 13 da art. 2, comma 124, lettera b), L. R. 27/2014
14Parole aggiunte al comma 13 bis da art. 2, comma 124, lettera c), L. R. 27/2014